supportoappalti.com

Regolarizzazione postuma del DURC? Rimessione alla CGUE

Condividi

Condividi su facebook
Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su email

Regolarizzazione postuma del DURC? Rimessione alla CGUE

Con Ordinanza n. 2383 del 23.07.2025 il TAR Catania ha rimesso alla CGUE la questione circa la compatibilità dell’articolo 94, comma 6 del Codice con l’articolo 57 della Direttiva 24/2014 in punto di regolarizzazione postuma di inadempimenti contributivi.

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=202500467&nomeFile=202502386_08.html&subDir=Provvedimenti

<<.. il Collegio dubita della compatibilità della normativa interna con la disciplina comunitaria, atteso che la disciplina interna, pur riproducendo l’ipotesi, prevista da quella comunitaria, di non escludere un operatore economico che abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, richiede – ciò non essendo previsto nella normativa comunitaria – che «…l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta…».

16.1. La previsione della norma nazionale richiede quindi necessariamente la sussistenza di un presupposto non previsto dalla citata direttiva 2014/24, né – a parere del Collegio – giustificato da apprezzabili ragioni.

Se infatti è previsto che «…Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe altresì condurre all’esclusione obbligatoria a livello di Unione…» (considerando n. 100 della citata direttiva 2014/24), occorre tuttavia muovere dalla considerazione che l’esclusione non ha carattere sanzionatorio.

Ciò risulta non solo dalle pronunce giurisprudenziali prima richiamate (in particolare la citata ordinanza 7518/2024, ma anche la citata ordinanza 6562/2025), ma dalle stesse previsioni della citata direttiva 2014/24, laddove al paragrafo 6 dello stesso art. 57 prevede che un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 (disciplinanti fattispecie di esclusione per la sussistenza di condanne definitive per gravi crimini ovvero di dimostrazione della commissione di gravi illeciti professionali o distorsioni della concorrenza) può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione.

Se quindi la ratio della esclusione di cui si tratta non è di natura sanzionatoria, occorre domandarsi – anche in base alla previsione del citato paragrafo 6, che consente all’operatore economico di dimostrare la sua affidabilità nei più gravi casi dei richiamati paragrafi 1 e 4 – se la previsione nazionale sia adeguata a garantire un quid pluris qualificante rispetto alla norma europea, così da giustificarne la compatibilità con il diritto comunitario.

16.2. A tale domanda il Collegio ritiene debba essere data risposta negativa.

 

Anzitutto, non si vede in che modo l’aver sanato le situazioni alla base dell’esclusione in fase anteriore alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta sia – di per sé solo – indice di una maggiore affidabilità.

Al riguardo, se è pur vero in linea di massima che un operatore economico che non sia mai stato inottemperante agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe, sempre in linea di massima, essere ritenuto maggiormente affidabile di chi sia incorso in ipotesi di violazione di norme impositive e contributive, nel caso di specie si tratta solo di operatori economici che si sono resi inottemperanti a tali obblighi, essendo previsto quale unico discrimine da parte della norma nazionale, il momento dell’intervenuto adempimento agli obblighi.

Allora, con riferimento a tale discrimine, giocano ulteriori valutazioni:

a) laddove le violazioni siano di minima entità (come nel caso di specie, in cui si tratta di un’ipotesi di ritardato pagamento per complessivi 637,01 euro), appare difficile poter ritenere che ciò mini l’affidabilità di un’impresa, sia nel senso della capacità economica di effettuare la prestazione, sia nel senso di essere un contraente rispettoso delle norme e dei termini contrattuali;

b) sotto tale aspetto, l’ipotesi nazionale per ritenere che ci si trovi di fronte ad una violazione contributiva grave è inverosimilmente bassa: come già indicato, infatti, il citato DM 30 gennaio 2015 prevede infatti, all’art. 3, comma 3, una soglia pari ad euro 150,00;

c) è comune nozione esperienziale che – laddove un operatore economico sia in malafede – si preordini una regolarità formale tale da potergli consentire di partecipare alle procedure di evidenza pubblica;

d) il semplice impegno ad onorare il proprio debito, previsto dall’ultimo periodo del terzo paragrafo della citata direttiva 2014/24, spostando l’adempimento in avanti nel tempo, non pare poter essere armonizzato con la previsione della norma interna, che pone un termine ineludibile anteriore alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

17. Si pone quindi la necessità di effettuare il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 267 del TFUE, non essendo percorribili strade diverse per poter definire il quadro normativo necessario a decidere la controversia.

17.1 Anzitutto, non vi è possibilità di disapplicare la norma interna, alla luce del condivisibile orientamento espresso dal Consiglio di Stato, riportato al punto 15.2 precedente (citata ordinanza 7518/2024).>>

 

Sulla tematica del DURC, almeno come fin ora intesa nel diritto domestico, si rimanda a questo Link:

https://www.supportoappalti.com/2025/06/03/durc-irregolare-esclusione-automatica/

Potrebbe interessarti anche

Hai bisogno di supporto per un progetto?

Contatta il nostro staff di professionisti per una prima consulenza completamente gratuita.