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La formazione propedeutica alla qualificazione per l’esecuzione necessita di essere accreditata dalla SNA?

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La formazione propedeutica alla qualificazione per l’esecuzione necessita di essere accreditata dalla SNA?

Guardando le norme prima del correttivo, la risposta sembrava essere negativa dato che l’articolo 63 comma 10 (accreditamento) richiamava il comma 7 dello stesso articolo il quale si riferiva esclusivamente alla ‘qualificazione per progettazione e affidamento’.

Nello stesso senso sembrava aver interpretato la SNA la quale ha avviato un sistema di accreditamento strutturato in livelli ‘base’ ‘specialistica’ e ‘avanzata’; livelli questi, previsti dalla ‘Tabella C’ dell’Allegato II.4 al Codice rientrante nei requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 4 e 6 per la qualificazione nella ‘progettazione e affidamento’. Quindi l’esecuzione rimane fuori.

A conferma di ciò la SNA non avviato un sistema di accreditamento per la formazione propedeutica alla qualificazione per l’esecuzione.

Tuttavia il correttivo (D. lgs. 31.12.2024, n. 209) ha modificato l’articolo 63 comma 10 aggiungendovi esplicitamente un riferimento alla ‘formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l’esecuzione’.

La questione sembra essere rimasta sotto il tappeto fino all’atto dell’ANAC del 2 luglio (file:///C:/Users/Utente/Downloads/Atto%20a%20carattere%20generale%20del%202%20luglio%202025%20-%20qualificazione%20stazioni%20appaltanti%20(1).pdf) nel quale l’Autorità ha chiarito che <<Con riguardo alle domande di qualificazione per la fase di esecuzione si precisa che ai fini dell’ottenimento del livello di qualificazione, in fase di autodichiarazione saranno considerati validi, a partire dall’entrata in vigore del sistema di accreditamento SNA, solamente i corsi erogati da enti pubblici e/o privati accreditati tramite il sistema di accreditamento SNA. Precedentemente all’entrata in vigore del suddetto sistema si precisa che in fase di autodichiarazione saranno considerati validi tutti i corsi di formazione rientranti negli ambiti tematici indicati al punto 2.2 a prescindere dal loro accreditamento SNA.>>.

A seguire la SNA, il 17 luglio 2025, ha integrato le FAQ aggiungendovi le nn. 30 e 31 (https://sna.gov.it/wp-content/uploads/2025/07/F.A.Q.-ACCREDITAMENTO_vers-17lug25.pdf)

30. Quali sono i corsi validi per la qualificazione per l’esecuzione?

Ai sensi dell’atto a carattere generale dell’Anac del 2 luglio 2025 sul requisito della formazione delle stazioni appaltanti per l’ottenimento della qualificazione ai sensi del D.lgs. 36/2023 come modificato dal D.lgs. 209/2024, (consultabile all’indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/atto-acarattere-generale-del-2-luglio-2025-qualificazione-stazioni-appaltanti ), “ai fini dell’ottenimento del livello di qualificazione, in fase di autodichiarazione saranno considerati validi, a partire dall’entrata in vigore del sistema di accreditamento SNA, solamente i corsi erogati da enti pubblici e/o privati accreditati tramite il sistema di accreditamento SNA. Precedentemente all’entrata in vigore del suddetto sistema si precisa che in fase di autodichiarazione saranno considerati validi tutti i corsi di formazione rientranti negli ambiti tematici indicati al punto 2.2 a prescindere dal loro accreditamento SNA”. Dunque, sino all’operatività del sistema di accreditamento dei corsi di qualificazione per l’esecuzione dei contratti pubblici gestito dalla SNA, saranno considerati validi anche corsi di formazione non accreditati presso la SNA, purché inerenti agli ambiti tematici indicati al punto 2.2 del suddetto atto a carattere generale.

31. Effettuando con profitto un corso base o specialistico o avanzato tra quelli accreditati SNA per l’affidamento e la progettazione, recante al suo interno uno o più moduli relativi all’esecuzione, è soddisfatto il requisito dell’avvenuta frequenza ad un corso di formazione/aggiornamento per la sola qualificazione per l’esecuzione?

Un corso o un modulo potrà essere utilizzato per la qualificazione per l’esecuzione solo se la stazione appaltante sarà in grado di dimostrare che il corso/modulo ha avuto a oggetto, per un numero di ore almeno pari ai requisiti di durata di cui alle tabelle C-bis e C-ter dell’all. II.4, argomenti afferenti agli ambiti tematici indicati al punto 2.2 dell’atto a carattere generale dell’Anac del 2 luglio 2025.

Dall’entrata in vigore del sistema di accreditamento della formazione utilizzabile per la qualificazione dell’esecuzione, le stazioni appaltanti potranno utilizzare, ai fini della qualificazione per l’esecuzione, solo corsi e/o moduli accreditati dalla SNA per la qualificazione per la fase di esecuzione.

Come già chiarito nella FAQ n. 26 per l’accreditamento per la qualificazione per le fasi della progettazione e dell’affidamento, un corso accreditato per un determinato livello (per esempio, un corso di formazione avanzata da almeno 150 ore) può essere costituito da più moduli, i quali, a loro volta, possono essere autonomamente accreditati (per esempio, un modulo accreditato come corso di formazione specialistica da almeno 60 ore), previa presentazione di un’autonoma istanza di accreditamento, purché assicurino il rispetto dei requisiti previsti dalle Linee guida per il corrispondente livello di formazione (test finale, numero di ore di formazione, numero minimo di presenze, open badge, ecc.).

 

CONCLUSIONI:

Da quanto si legge fintantoché la SNA non avrà implementato un sistema di accreditamento per la formazione propedeutica alla qualificazione per l’esecuzione “saranno considerati validi tutti i corsi di formazione rientranti negli ambiti tematici indicati al punto 2.2 a prescindere dal loro accreditamento SNA”.

Sono inoltre spendibili per la qualificazione per l’esecuzione anche i corsi accreditati SNA per ‘progettazione e affidamento’ purché:

-A- abbiano ad oggetto gli ambiti tematici di cui al punto 2.2 dell’atto ANAC del 2 luglio 2025;

-B- la parte relativa all’esecuzione abbia una durata conforme a quelle previste dalle Tabelle C-Bis e C-Ter dell’Allegato II.4 al Codice (6 ORE per il Livello 3, 10 ORE per il Livello 2, 14 ORE per il Livello 1).

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