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Quando va verificato il DURC? Scarica la tabella

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Quando va verificato il DURC? Scarica la tabella

Per il Codice dei contratti pubblici il DURC va verificato:

–        prima dell’aggiudicazione (Art. 17, comma 5 – Art. 94, comma 6);

–        prima di ogni pagamento (Art. 11 comma 6 e Art. 119, comma 7, ult.).

Tuttavia, il Codice dei contratti pubblici non basta.

Bisogna, infatti, guardare anche al DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69  (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ed in particolare all’ARTICOLO 31, dal Comma 3 al Comma 8.

<<3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:

a) PER LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) PER L’AGGIUDICAZIONE del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) PER LA STIPULA DEL CONTRATTO;

d) PER IL PAGAMENTO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) PER IL CERTIFICATO DI COLLAUDO, IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, IL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ, L’ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE, E IL PAGAMENTO DEL SALDO FINALE.

5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, UTILIZZANO IL DURC IN CORSO DI VALIDITÀ, acquisito per l’ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, FATTA ECCEZIONE PER IL PAGAMENTO DEL SALDO FINALE PER IL QUALE È IN OGNI CASO NECESSARIA L’ACQUISIZIONE DI UN NUOVO DURC.

6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.

7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.>>

 

***                                    ***                                      ***                                                  ***

 

In sostanza:

-1-va acquisito il DURC prima dell’aggiudicazione (OBBLIGATORIO);

-2- poi, va acquisito il DURC di nuovo al momento della stipula MA SOLTANTO SE IL PRECEDENTE NON E’ PIU’ VALIDO (EVENTUALE)

-3- poi, va acquisito il DURC di nuovo al momento degli stati di avanzamento MA SOLTANTO SE IL PRECEDENTE NON E’ PIU’ VALIDO (EVENTUALE)

-4- poi, va acquisito il DURC di nuovo al momento del certificato di collaudo / certificato di regolare esecuzione / certificato di verifica di conformità / l’attestazione di regolare esecuzione, MA SOLTANTO SE IL PRECEDENTE NON E’ PIU’ VALIDO (EVENTUALE)

-5- infine, va SEMPRE E COMUNQUE acquisito un DURC nuovo ad hoc al momento del saldo finale, anche se il DURC precedentemente acquisito è ancora valido (OBBLIGATORIO).

-6- deve essere garantita la continuità della regolarità contributiva e pertanto, in ogni caso, almeno ogni 120 giorni deve essere acquisito un DURC (OBBLIGATORIO) .(In realtà quest’ultima prescrizione assorbe le prescrizioni di verifica intermedia). 

 

CONCLUDENDO: ritengo che il DURC debba essere obbligatoriamente verificato al momento dell’aggiudicazione e poi, con cadenza periodica (almeno 120 gg), al fine di verificare la continuità della regolarità contributiva senza interruzioni, ad eccezione della rata di saldo di saldo finale per cui si deve in ogni caso acquisire un nuovo DURC ad hoc (prescrizione, anche questa, non troppo sensata, visto che, se è ancora valido, uscirà sicuramente ancora il DURC precedente).

 

ESEMPIO: Se il 25 maggio ottengo un DURC valido fino al 20 luglio, il 20 luglio dovrò acquisire il nuovo DURC e poi di nuovo ogni 120 giorni. 

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