Accesso agli atti per istanze di manifestazione di interesse nelle indagini di mercato propedeutiche a procedure negoziate. Cos’è la comunicazione ufficiale dei nominativi dei candidati da invitare?
L’articolo 35 comma 2 Lett. B) del Codice dispone:
<< nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e
· in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
· ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare;>>
Sul primo punto, nessun problema: l’accesso agli atti, per gli invitati, è differito allo scadere del termine per la presentazione delle offerte.
Sul secondo punto sorge quale perplessità: cos’è la ‘comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare’???
Evidentemente, non sussiste una comunicazione dei nominativi dei candidati invitati. Un simile comportamento determinerebbe la reciproca conoscenza dei partecipanti alla procedura e, pertanto, si avrebbe un’alterazione del procedimento di gara.
Inoltre, l’articolo 35 comma 2 Lett. C, differisce il termine per l’ostensione dei ‘verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati’, al momento dell’aggiudicazione.
Pertanto, all’interno dello stesso articolo 35 sussisterebbe una contraddizione tra la Lettera B) e la Lettera C).
CONCLUSIONE PERSONALE:
Per quanto risulti comprensibile che un operatore economico voglia sapere subito le motivazioni per cui non è stato invitato ad una procedura, senza aspettare il termine di presentazione delle offerte (anche al fine di far -eventualmente- valere le proprie ragioni) non risulta, tuttavia, possibile -A MIO AVVISO- per un Ente Pubblico, rendere noti i nominativi dei soggetti invitati prima che sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte.
In un bilanciamento di valori, ritengo che il Codice privilegi la regolarità della procedura ed evitare ogni potenziale rischio di alterazione della stessa (e possibili fenomeni collusivi), rispetto al diritto dell’operatore economico di conoscere subito le ragioni del suo non invito; diritto che comunque non si vanifica, così come non si esaurisce il diritto dell’operatore di impugnare il suo non invito.
Rimando a questo articolo per una questione analoga connessa alla pubblicazione o meno dei verbali:

