Quando si valuta il PEF nelle gare di concessioni pubbliche?
Il recente Parere ANAC n. 374 del primo ottobre 2025, tra le varie, ha ricordato che ai sensi dell’articolo 185 comma 5 <<Prima di assegnare il punteggio all’offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.>>.
Attenzione !
Questa norma NON dispone che il PEF sia valutato insieme all’offerta tecnica! Un siffatto comportamento rischierebbe di far conoscere alla Commissione l’offerta economica (di fatto ricavabile dal PEF) già in sede di valutazione dell’offerta tecnica con conseguente venir meno del principio di separazione tra offerta economica ed offerta tecnica (Principio posto per garantire la virgin mind della commissione nella valutazione dell’offerta tecnica).
Non a caso, la disposizione in esame NON ci dice <<Prima di APRIRE l’offerta economica>>.
E allora che significa?
A mio parere significa che la valutazione di sostenibilità del PEF è una valutazione che è contestuale all’esame dell’offerta economica, con la conseguenza che la Commissione è tenuta a svolgerla prima di poter concludere la valutazione (con l’assegnazione del punteggio).
In altre parole, altro non significa – a mio avviso- che il PEF rappresenta una componente dell’offerta economica e come tale deve essere valutato prima di concludere l’iter di esame della stessa.
Ringrazio Gianpiero Fortunato per avermi aiutato in questa riflessione.
BERTELLI FRANCESCO

