No a formule matematiche che appiattiscano sproporzionatamente le offerte economiche. TAR Catania 2380 del 22 luglio 2025
<<Con tale motivo si evidenzia che all’aggiudicataria con il rialzo dello 0,10% sull’importo a base d’asta sono stati attribuiti 27,17 punti ed alla ricorrente con il rialzo del 10.54% sono stati attribuiti 30 punti (il massimo). La formula applicata pertanto, non valorizza il profilo differenziale del prezzo rendendo il criterio irragionevole.>>
<< Merita accoglimento il quarto motivo di ricorso nei sensi e per gli effetti prospettati con il ricorso incidentale. Incontestata tra le parti la corretta applicazione della formula matematica in questione, emerge come a fronte di notevoli differenze in ordine all’offerta economica proposto, l’attribuzione del punteggio sia totalmente disancorata dal rapporto dei prezzi offerti con ciò disattendendo non solo l’orientamento giurisprudenziale (di cui a Cons. di Stato, sez. V, 28 agosto 2017, n. 4081; ma cfr. anche Cons. Stato, V, 7 giugno 2017, n. 2739; 22 marzo 2016, n. 1186; luglio 2013, n. 3802; 31 marzo 2012, n. 1899) secondo cui “nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è necessario che nell’assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta”, ma anche quello che, pur ammettendo formule matematiche funzionali a ridurre il peso marginale della parte economica ai fini dell’aggiudicazione (Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2020, n. 7436; Id., 23 dicembre 2019, n. 8688, 23 novembre 2018, n. 6639), condiziona tale possibilità alla previsione di una necessaria differenziazione del punteggio delle offerte economiche notevolmente diverse>>
COMMENTO PERSONALE:
Quando si fanno i corsi di formazione e si parla di principi, spesso, ci si distrae e si pensa ad altro. Questa, come tantissime altre sentenze, ci ricorda che dall’osservanza o meno dei principi ne discende il configurarsi (o meno) del vizio dell’eccesso di potere.
Personalmente, ritengo che qualora l’Ente voglia privilegiare la componente tecnica (rispetto a quella economica) potrà benissimo farlo attribuendo all’offerta tecnica un punteggio molto rilevante (ad es. 90/10; 85/15. Addirittura potrà fare, ai sensi dell’articolo 108 comma 5, una gara ‘a costo fisso’). Si veda il recente Parere ANAC n. 374/2025 per cui NON sarebbe ammissibile nelle concessioni). Qualora, invece, assegni un punteggio rilevante all’offerta economica (es. 30 punti) risulta più problematico eliminare la suddetta rilevanza attraverso formule che, di fatto, appiattiscono le offerte economiche (anche molto diverse) su un unico punteggio. In altre parole, se non si vuole dare molta rilevanza all’offerta economica, è meglio dare direttamente poco punteggio alla componente economica invece che attribuire (astrattamente) molto punteggio per poi -di fatto- annullarne la rilevanza con formule matematiche. Il tutto sempre tenendo di conto del principio di motivazione.
Ciò detto, nel merito, la decisione del Giudice di primo grado non è esente da critiche in quanto gli operatori hanno partecipato ad una gara ben sapendo della formula matematica prevista nel Disciplinare di Gara; tra l’altro, la possibilità di prevedere sistemi criteriali che disincentivino la competizione sui ribassi economici è fino ad oggi pacificamente riconosciuta come evidenziato anche dalle precedenti Linee Guida ANAC n. 2.
BERTELLI FRANCESCO

