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Quando arrivano le Linee Guida Ministeriali per l’equivalenza delle tutele?

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Quando arrivano le Linee Guida Ministeriali per l’equivalenza delle tutele?

Ai sensi dell’articolo 4, comma 5 dell’Allegato I.01 dovevano uscire entro marzo delle Linee Guida Ministeriali sull’equivalenza tra CCNL; per adesso il Ministero latita e il caos regna sovrano tra norme demagogiche, RUP costretti ad applicare norme difficilmente applicabili e la Giurisprudenza che tenta di salvare il salvabile ma spesso -inevitabilmente- con decisioni tra loro contrastanti.

<<Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente allegato, sono adottate le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell’equivalenza delle tutele di cui al comma 4 e per la valutazione degli scostamenti che, in ragione anche del numero di parametri interessati, possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti ai sensi del medesimo comma 4.>>

 

Il 16 Giugno ANAC e CNEL hanno siglato un accordo per fare chiarezza sulla questione

https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/1174/ArticleID/5365/COMUNICATO-STAMPA-N-138-DEL-16-GIUGNO-2025-SOTTOSCRITTO-ACCORDO-INTERISTITUZIONALE-TRA-CNEL-E-ANAC

Per adesso però i RUP si trovano a dover applicare delle norme spesso di difficile concreta applicazione.

 

Ecco alcune questioni:

-1- spesso l’individuazione del CCNL applicabile non è affatto scontata.;

-2- in caso di prestazioni eterogenee rimane il dubbio sull’applicabilità o meno ai lavoratori impiegati nelle prestazioni secondarie del CCNL applicabile alla categoria di prestazioni prevalente quando la categoria secondaria non arrivi ad incidere per il 30%. https://www.supportoappalti.com/2025/07/02/il-mit-conferma-la-soglia-del-30-per-lindicazione-di-un-ccnl-secondario/

-3- l’articolo 4 dell’Allegato I.01 prescrive dei criteri di equivalenza molto specifici che sostanzialmente, secondo un’interpretazione letterale, condurrebbero a non poter avere mai un’effettiva equivalenza tra un CCNL ed un altro.

<<La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:

a) retribuzione tabellare annuale;

b) indennità di contingenza;

c) elemento distinto della retribuzione (EDR);

d) eventuali mensilità aggiuntive

e) eventuali ulteriori indennità previste.

 

La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei seguenti parametri:

a) disciplina concernente il lavoro supplementare;

b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;

c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;

d) disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;

e) durata del periodo di prova;

f) durata del periodo di preavviso;

g) durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;

h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;

i) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l’astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;

l) monte ore di permessi retribuiti;

m) disciplina relativa alla bilateralità;

n) obblighi di denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all’aggiornamento periodico;

o) previdenza integrativa;

p) sanità integrativa.

 

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell’invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali.>>

COSA VUOL DIRE ‘MARGINALI’???

Per il Parere n. 3522 del 03.06.2025

(https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3522 ) in attesa delle Linee guida Ministeriali bisogna ancora far riferimento alla relazione illustrativa al Bando ANAC 1-23 per cui l’equivalenza si ha in caso di scostamenti non superiori a due (!).

Rilevo, in primo luogo, che gli scostamenti possono essere misurati qualitativamente e molto difficilmente quantitativamente; secondariamente, il Bando ANAC 1-23 è stato redatto quando ancora non c’era il correttivo e quindi ritenerlo ancora applicabile è a mio avviso un errore.

E la Giurisprudenza?

Mi sembra che il fil rouge della Giurisprudenza fino ad ora sia nel cercare di non contraddire le scelte fatte dalle PA salvo casi di macroscopica irragionevolezza. Forse provano compassione per i RUP.

Ad esempio:

per una posizione molto molto soft sull’equivalenza delle tutele, questo TAR Brescia n. 773 del primo ottobre 2024

(https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_bs&nrg=202400120&nomeFile=202400773_01.html&subDir=Provvedimenti),  <<le differenze di costo tra il CCNL Terziario Confcommercio e il CCNL Metalmeccanici, stimate nell’ultima relazione del consulente del lavoro in un intervallo variabile dal 26% al 52%, a seconda delle tabelle di costo prese come riferimento e delle varie ipotesi di comparazione dei livelli di inquadramento (dati che ovviamente sono inferiori nella stima del consulente del lavoro), non assumono rilievo decisivo, e si possono considerare normali oscillazioni retributive tra differenti CCNL, tutti ugualmente ammissibili ai fini della partecipazione alla gara>>. (In linea con l’ordinanza cautelare dello stesso per cui <<occorre precisare ulteriormente che non è necessaria la parità di retribuzione, in quanto tale condizione sarebbe equivalente all’imposizione di un CCNL unico>>);

per una posizione più rigida invece recentemente Tar Piemonte, Sez. II,18/04/2025, n. 689

(https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=MoF5SJYBg5dVyLrj9pu-&schema=tar_to&nrg=202401850&nomeFile=202500689_01.xml&subDir=Provvedimenti) per cui il

CCNL Aninsei non può dirsi equivalente al CCNL Cooperative Sociali.

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