Il MIT conferma la soglia del 30% per l’indicazione di un CCNL secondario
https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3452
Interpretazione questa che dal punto di vista letterale è impeccabile.
Tuttavia, concretamente la norma è così inapplicabile a meno che non si ritenga che l’obbligo di applicare il CCNL indicato operi soltanto per le lavorazioni concernenti la categoria prevalente.
Diversamente, se ho dei lavori, ad esempio, di OS28 di incidenza del 20%, dovrei obbligare ad applicare il CCNL edile anche per lavorazioni per le quali il CCNL è il metalmeccanico?????
Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3452
Data emissione: 03/06/2025
Argomenti: Clausole sociali
Oggetto: CORRETTIVO AL CODICE – INDICAZIONE CCNL CATEGORIA SCORPORABILE
Quesito:
In merito all’indicazione all’interno degli atti di gara da parte della Stazione Appaltante del CCNL maggiormente rappresentativo, si chiede: in una gara con la presenza di una categoria scorporabile, alla luce di quanto previsto dal comma 2 bis dell’art. 11 del D. Lgs. 36/2023, è corretto indicare il CCNL per la categoria scorporabile solo nel caso in cui tale categoria abbia una percentuale di incidenza di almeno il 30% oppure la stazione appaltante può autonomamente decidere di indicare il CCNL anche nel caso di categoria scorporabile inferiore al 30%?
Risposta aggiornata
Ai sensi del comma 2 bis dell’art. 11 del Codice, è possibile indicare un diverso CCNL nel caso in cui le prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie ammontano ad una una soglia di incidenza pari o superiore al 30 per cento.

