Affidamenti diversi e separati o suddivisione in lotti? L’Amministrazione chiede. L’ANAC (non) risponde. Parere ANAC n. 40 del 2023. Quando due forniture sono omogenee ai sensi dell’articolo 14 comma 10?
Un’ Amministrazione, in relazione ad un progetto, richiedeva ad ANAC quanto segue:
<<Il quesito proposto attiene alla realizzazione del …..OMISSIS….., la cui attuazione richiederebbe l’acquisizione di forniture afferenti a due categorie merceologiche (attrezzature e arredi), che l’amministrazione istante intende aggiudicare a due distinti operatori economici con autonome procedure affidamento. A tal riguardo si chiede se il frazionamento dell’importo autorizzato per tali forniture, tra le due differenti categorie merceologiche indicate, possa ritenersi legittimo ai fini della valutazione delle soglie di rilevanza comunitaria.>>.
La DOMANDA dell’Amministrazione era sostanzialmente la seguente.
Per un progetto devo acquistare sia attrezzature che arredi: posso considerarli come affidamenti separati e quindi procedere con due affidamenti autonomi e distinti?
L’ANAC risponde essenzialmente con meri richiami normativi e suggerendo di considerare le due forniture come due lotti di una stessa procedura.
A mio parere la risposta dell’ANAC, oltre ad essere superficiale in quanto essenzialmente si limita a richiami normativi, non centra il punto.
Il punto che avrebbe dovuto sciogliere è: le attrezzature e gli arredi possono essere considerate come due forniture autonome e distinte per le quali è possibile procedere con due affidamenti separati senza dover sommare i relativi importi? O invece, sono da considerarsi due forniture omogenee e pertanto, ai sensi dell’articolo 14 comma 10, devono essere considerati come due lotti di una stessa fornitura?
L’ANAC, pur senza dirlo esplicitamente (!), sceglie la strada più prudente; vale a dire, considerare le due forniture come due lotti di una stessa procedura.
A mio parere siffatta soluzione è tutt’altro che scontata e forse l’ANAC avrebbe fatto meglio ad entrare più nel merito in modo da offrire una soluzione interpretativa alle Amministrazioni che quotidianamente si pongono questo problema e -nella maggior parte dei casi- scelgono la strada più gravosa al fine di evitare problemi.
Nel caso di specie, sarebbe stato molto utile -ad esempio- che l’ANAC chiarisse di quali tipologie di attrezzature e di arredi si trattasse e conseguentemente prendesse posizione sul carattere omogeneo o meno delle stesse.
Tra le funzioni dell’ANAC ritengo dovrebbe esserci anche quella di proporre buone prassi: suggerire ad esempio alle Amministrazioni soluzioni operative che consentano di garantire la concorrenza senza aggravare inutilmente il procedimento amministrativo.
Mi sembra invece che nella maggior parte dei pareri l’ANAC si tenga su posizioni di massima prudenza; il che mi sembra abbastanza discutibile. Facile dire sempre di no. Facile dire sempre: adotta la soluzione più prudente e più gravosa.
Si rischia così di aggravare inutilmente i procedimenti amministrativi e allo stesso tempo di perdersi le varie questioni sulle quali occorrerebbe si la massima prudenza (un po’ la storia di “a lupo, a lupo!”).
Da rilevare ad esempio che dopo ben sei mesi dal correttivo ancora non è uscito il Bando Tipo ANAC 1; oppure, ancora non è uscito il Bando Tipo su servizi di Ingegneria e Architettura.
Probabilmente, nonostante il cambio di nome, l’Autorità è tutt’oggi ancorata alla cultura del “sospetto” e della vigilanza per cui è nata.
Ben inteso: è facile parlare e criticare; molto più difficile è fare. Ed è evidente che l’Autorità ha in capo tante tante missioni da compiere quotidianamente sulle quali -peraltro- gli indirizzi legislativi sono spesso vaghi (si pensi alla digitalizzazione oppure alla qualificazione).
Tuttavia, è innegabile che l’Autorità tende ad optare – nella maggior parte dei casi- per la soluzione più prudente e più gravosa per la PA, in molte fattispecie anche con interpretazioni praeter legem.

