L’affidamento diretto non implica una procedura comparativa né tantomeno una motivazione comparativa!
Chiarissimo in questo senso recentemente il Tar Campania – Salerno, Sez. II, 15.05.2025, n. 873.
<<Con il ricorso principale, la società Vivenzio ha impugnato la Determinazione n. 279/2025, ritenendo arbitraria la motivazione con la quale la Provincia di Avellino ha deciso di affidare al Consorzio controinteressato la realizzazione dei suddetti lavori.
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In primo luogo, occorre qualificare la fattispecie di affidamento di cui è causa.
In proposito, il Collegio rileva che si è sicuramente al cospetto di un affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. N. 36/2023, e non di una procedura competitiva, sia essa negoziata o aperta, con il corredo di regole procedimentali e adempimenti, anche formali, che devono essere rispettate dalla Stazione Appaltante, la quale, quindi, in alcun modo era tenuta ad avviare un previo contraddittorio con l’odierna ricorrente, rendendo esplicite le ragioni della mancata positiva valutazione del preventivo di spesa dalla medesima ricorrente autonomamente presentato.
È evidente, invero, che l’affidamento diretto, per espressa previsione legislativa, non è una gara, ma una procedura “priva ex se di carattere propriamente comparativo e non soggetta ad una rigida procedimentalizzazione, nella quale prevalgono, in ragione del limitato valore della spesa, esigenze di semplificazione per una maggiore accelerazione delle procedure” di acquisizione del servizio. E in cui “l’offerta, in sostanza, è una mera “proposta contrattuale” articolata dall’impresa in modo da rispondere alle richieste specifiche dell’amministrazione acquirente, sulla base dei parametri dalla stessa indicati, che non impegna a un confronto comparativo strutturato, né tantomeno a una “pesatura” dei contenuti delle proposte dei diversi operatori.” (T.A.R. Lombardia, Milano, 11/6/2024, n. 1778; Idem, n. 2968/2023).
Ne deriva che l’individuazione dell’operatore, connotata dall’esercizio di una discrezionalità tecnica e amministrativa ancora più accentuata di quella ordinariamente riscontrabile nelle procedure ad evidenza pubblica, stante appunto la natura non comparativa delle valutazioni operate dalla S.A. nella fattispecie di cui è causa, si sottrae al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, al quale è consentito esclusivamente un vaglio di ragionevolezza e logicità, volto a verificare se le censure mosse dalla parte ricorrente disvelino un’abnormità o arbitrarietà della valutazione operata dalla S.A o un manifesto travisamento dei fatti (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 15.01.2024 n. 503; Cons. Stato, sez. IV, 22/11/2024 n. 9404; T.A.R. Napoli, sez. I, 13.01.2025, n. 279).
In tal modo correttamente individuato il perimetro entro cui è consentito al Giudice Amministrativo il sindacato sull’esercizio dell’amplissima discrezionalità di cui gode la Stazione Appaltante nell’affidamento diretto, il Collegio osserva che, nel caso di specie, i rilievi mossi dalla Società ricorrente alle valutazioni operate dal Comune non sono tali da evidenziare i predetti profili di abnormità, sviamento e manifesta erroneità o illogicità degli apprezzamenti operati dal Comune resistente, il quale, invece, ha fatto buon governo del potere discrezionale di cui è titolare.
Invero, l’affidamento diretto in questione non prevede l’obbligo di indagini di mercato o l’acquisizione di più preventivi, atteso che non integra gli estremi di una gara vera e propria, trattandosi piuttosto di un mero confronto di preventivi, con conseguente dovere della stazione appaltante di MOTIVARE LA SCELTA DELL’AGGIUDICATARIO NON IN OTTICA COMPARATIVA, MA SOLO IN TERMINI DI ECONOMICITÀ E DI RISPONDENZA DELL’OFFERTA ALLE PROPRIE ESIGENZE.
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Alla stregua di quanto sopra, il ricorso principale deve esser respinto.>>.
COMMENTO PERSONALE:
A parere di chi scrive la Sentenza in commento è apprezzabile per aver chiarito ancora una volta che l’affidamento diretto non implica una procedura comparativa ma soprattutto è molto apprezzabile la precisazione per cui l’affidamento diretto, anche nel caso eventuale in cui siano consultati più operatori economici, non implica una motivazione sulla “migliore offerta” bensì soltanto una motivazione, in termini assoluti, sulla rispondenza dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante.
In altri termini: in primo luogo, per gli affidamenti diretti, le stazioni appaltanti, non sono neanche tenute ad una previa consultazione di più operatori economici. In tal senso è chiarissimo l’articolo 50. Ovviamente (è bene dirlo) il fatto che non sia strettamente richiesto dal Codice non significa che sia vietato ed anzi in alcuni casi sia addirittura consigliabile svolgere un preventivo interpello del mercato in osservanza dei principi di buon andamento, risultato ed economicità.
Quando tuttavia si decida di svolgere una preventiva consultazione – e qui viene il punto più interessante – questa non configura gli elementi di una procedura comparativa di guisa che NON si deve motivare la scelta della migliore offerta in relazione alle altre ma si deve soltanto motivare in relazione alla rispondenza dell’offerta alle esigenze della Stazione appaltante. In sostanza: una motivazione deve esserci sì ma non comparativa bensì in termini assoluti.
Proprio in questi termini mi sono sempre espresso: recentemente anche in una chiacchierata con l’amico Giulio Delfino di Progetto Appalti: https://www.youtube.com/watch?v=_WItk7OXvks&t=1s
Riducendo all’osso è proprio questa la differenza essenziale tra una procedura comparativa e un procedimento di affidamento diretto. Nella procedura comparativa ci sono degli elementi predeterminati a monte sulla base dei quali verranno valutate le offerte. La discrezionalità amministrativa si esprime a monte nell’individuazione dei criteri di valutazione; dopo di che la scelta dell’offerta migliore è vincolata all’applicazione dei criteri di valutazione e pertanto si esaurisce in una valutazione di discrezionalità tecnica. Diversamente e viceversa nei procedimenti di affidamento diretto NON si ha, a monte, un predeterminato sistema criteriale che vincola l’Ente nella scelta dell’offerta migliore: si ha invece una valutazione ex post di rispondenza alle esigenze dell’Ente e all’interesse pubblico sotteso all’affidamento.
Insomma, per fare una metafora di vita quotidiana, si ha un affidamento diretto quando si gira nei negozi della città per comprare un paio di scarpe.
Se invece ci mettiamo in strada con un banchetto e comunichiamo ai negozianti di fare proposte e che compreremo delle scarpe di numero 42, che siano sneakers, valutando le proposte sulla base di criteri come la comodità, la qualità della suola, la fabbricazione con metodi rispettosi dell’ambiente, il prezzo, etc. allora stiamo facendo una gara…
BERTELLI FRANCESCO

