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No all’anticipazione per prestazioni intellettuali ivi compresi servizi di ingegneria e architettura (parere MIT. 3195/2025)

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NO ALL’ANTICIPAZIONE PER PRESTAZIONI INTELLETTUALI IVI COMPRESI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (Parere MIT. 3195/2025)

 

L’ARTICOLO 33, COMMA 1, DELL’ALLEGATO II.14 al Codice dispone: <<Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 125, comma 1, del codice i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.>>.

 

Con Parere n. 3195 del 30.01.2025 il MIT ha chiarito che siffatto divieto opera anche per i servizi di ingegneria e architettura in quanto servizi di natura intellettuale.

 

https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3195


Quesito:         

Si chiedono indicazioni sulla possibilità di concedere o meno l’anticipazione del prezzo ai sensi dell’art. 125 del Codice per i servizi di ingegneria e architettura alla luce di quanto disposto dall’art. 33 dell’Allegato II.14 al Codice: “Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 125, comma 1, del codice … i servizi che, per loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.”. In particolare si chiede, anche alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali (Consiglio di Stato Sezione V, 21 maggio 2024 n. 4502), se i servizi di ingegneria e architettura siano da considerarsi servizi di natura intellettuale e come tali debbano essere esclusi dall’anticipazione del prezzo.

 

Risposta aggiornata  

Relativamente ai servizi di ingegneria e architettura, come ribadito dalla recente Consiglio di Stato Sezione V, 21 maggio 2024 n. 4502 anche da voi citata, si conferma che rientrano nei servizi di natura intellettuale ed in quanto tali sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 125, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

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