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Quinto d’obbligo e requisiti di partecipazione. Il quinto d’obbligo deve essere considerato ai fini delle SOA

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Quinto d’obbligo e requisiti di partecipazione. Il quinto d’obbligo deve essere considerato ai fini delle SOA

Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 3278 del 27 aprile 2026, afferma che, in caso di inserimento di quinto d’obbligo nei documenti di gara iniziali (ai sensi dell’art. 120, co. 9), lo stesso deve essere computato anche ai fini della determinazione delle SOA necessarie per la partecipazione alla procedura e per l’esecuzione dei lavori.

 

<<La censura, erroneamente respinta dal primo Giudice, è pacificamente fondata tenuto conto che:

 

a) l’art. 3.3. del disciplinare di gara prevedeva la variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto con espressa previsione del “Valore globale stimato” pari a € 14.779.542,07 (pagina 12 del disciplinare);

 

b) la statuizione del primo Giudice secondo cui “l’inserimento del quinto d’obbligo nel valore globale stimato dell’appalto risulta del tutto artificiale” non può essere condivisa;

 

c) l’art. 120 comma 9 del Codice dei contratti pubblici dispone che “9. Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto”;

 

c.1.) la disposizione, implicante la necessità di stimare il c.d. quinto d’obbligo nei documenti di gara iniziali è stata prevista per rendere la disciplina compatibile con le fattispecie di modifica del contratto consentite dall’art. 72 della direttiva n. 24/2014 (pagina 172 della Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici);

 

d) l’importo stimato dell’appalto deve includere tutte le opzioni previste negli atti di gara, compreso il quinto d’obbligo; esso, infatti, assume natura di opzione contrattuale ed è esercitabile solo se espressamente previsto nei documenti di gara;

 

e) la definizione dei requisiti di qualificazione deve essere operata sul valore stimato dell’appalto ex art. 14, comma 4, del Codice dei contratti pubblici; la capacità economico-finanziaria e tecnico-operativa dell’operatore economico deve essere misurata, ex ante, sul valore contrattuale massimo ipotizzabile, a tutela dell’interesse pubblico alla corretta esecuzione dell’appalto;

 

f) le prestazioni previste nella legge di gara quali forme di opzioni e rinnovi non costituiscono elementi “virtuali” o “teorici”, ma rappresentano obblighi giuridicamente vincolanti per l’offerente secondo quanto previsto dalla lex specialis.

 

Non è superfluo aggiungere che, nel caso qui esaminato, il disciplinare di gara qualifica espressamente il quinto d’obbligo nei seguenti termini: “Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice” vale a dire come opzione che, quindi, deve essere computata nel valore della procedura.>>

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