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Per i contratti ad alta intensità di manodopera sempre il criterio dell’offerta più vantaggiosa al rapporto qualità – prezzo e mai il criterio del minor prezzo. Pronuncia CGUE del 18 dicembre 2025.

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Per i contratti ad alta intensità di manodopera sempre il criterio dell’offerta più vantaggiosa al rapporto qualità – prezzo e mai il criterio del minor prezzo. Pronuncia CGUE del 18 dicembre 2025.

Con ordinanza di rimessione, era stato chiesto alla CGUE, se fosse compatibile con il principio di proporzionalità prevedere l’obbligo inderogabile (art. 108) di adottare il criterio del rapporto qualità prezzo, per appalti ad alta intensità di manodopera, anche quando questi abbiano di fatto carattere standardizzato e risulti pertanto poco migliorabili in termini qualitativi – prestazionali.

https://www.supportoappalti.com/2024/04/29/appalto-con-alta-intensita-di-manodopera-ma-avente-caratteristiche-standardizzate-sempre-obbligatorio-criterio-oepv-qualita-prezzo-rimessione-alla-corte-di-giustizia-ue/

 

Con pronuncia del 18 dicembre 2025, la CGUE ritiene non incompatibile con il principio di proporzionalità il diritto italiano laddove imponga, per i contratti ad alta intensità di manodopera (anche standardizzati) l’adozione del criterio del rapporto qualità / prezzo.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62023CJ0769

 

<<Nel caso di specie, una norma come quella stabilita dal legislatore italiano, secondo la quale gli appalti pubblici aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera, anche se presentano «caratteristiche standardizzate», devono essere aggiudicati sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in funzione del miglior rapporto qualità/prezzo, nonostante il fatto che tale norma riguardi servizi per loro natura poco tecnici, appare essere compatibile contale direttiva e con il principio di proporzionalità.

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, vari aspetti qualitativi, quali l’organizzazione e l’esperienza del personale incaricato di svolgere tali servizi, possono incidere sulla qualità dell’esecuzione degli appalti e, di conseguenza, sul valore economico delle offerte. In tali circostanze, non è né impossibile né eccessivamente difficile differenziare, dal punto di vista qualitativo, i servizi previsti nelle offerte degli offerenti.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 nonché il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale, nel caso di appalti pubblici aventi ad oggetto servizi che presentano caratteristiche standardizzate ma il cui valore totale è costituito almeno per metà dai costi della manodopera, è vietato all’amministrazione aggiudicatrice utilizzare il prezzo come unico criterio di aggiudicazione di tali appalti.>>

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