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Si può utilizzare il criterio del minor prezzo per gare di lavori soprasoglia?

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Si può utilizzare il criterio del minor prezzo per gare di lavori soprasoglia?

L’ANAC con Delibera n. 454 del 9 ottobre 2024 (Fasc. 2730/2024: https://www.anticorruzione.it/en/-/delibera-n.-454-del-9-ottobre-2024 ) riteneva non conforme al Codice una procedura per l’affidamento di lavori soprasoglia svolta con il criterio del minor prezzo.

Dopo poco più di un mese, con Comunicato del 20 novembre 2024

(https://www.anticorruzione.it/en/-/comunicato-del-20-novembre-2024), “riscontrato il pervenire di diverse richieste di chiarimento” (Cit.) correggeva il tiro, precisando che soltanto nei casi espressamente previsti nell’articolo 108 comma 2 è sempre obbligatorio il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa al miglior rapporto qualità – prezzo.

In tutti gli altri casi, pur sussistendo un generale indirizzo di favor verso il criterio del miglior rapporto qualità – prezzo, l’Ente può decidere di utilizzare il criterio del minor prezzo quando non ritenga utile,  la valorizzazione, in sede di gara, <<di aspetti qualitativi, di natura tecnica, ambientale, sociale non esaustivamente assicurati dalle specifiche tecniche, dai requisiti e dalle modalità di esecuzione delle prestazioni così come concepite e strutturate nei documenti progettuali a base di gara>>.

Detto alla rovescia, e forse in maniera più chiara, qualora gli aspetti qualitativi, di natura tecnica, ambientale, sociale siano già esaustivamente assicurati dalle specifiche tecniche, dai requisiti e dalle modalità di esecuzione delle prestazioni così come concepite e strutturate nei documenti progettuali, allora l’Ente può procedere con il criterio del minor prezzo.

Del resto sul punto le norme sono chiare.

 

L’ARTICOLO 108, nei suoi primi tre commi, dispone:

Comma 1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall’allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.

Comma 2Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1;

b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;

c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione;

e) gli affidamenti di appalto integrato;

f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

f-bis) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Comma 3Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1.

 

L’ARTICOLO 50, COMMA 4, dispone poi per il sotto-soglia che <<Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 2>>.

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