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Frazionamento artificioso e Servizi di Ingegneria e Architettura

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Frazionamento artificioso e Servizi di Ingegneria e Architettura

 

Codice identificativo: 2633

Data emissione: 18/07/2024

Argomenti: Servizi di architettura e Ingegneria

             

Oggetto: Frazionamento artificioso servizio ingegneria

Quesito:

Si deve affidare un servizio di ingegneria (SIA) per un compendio ( più immonbili) che prevede il rilievo BIM, topografico, fotogrammetrico e georadar con indagini sui materiali strutturali ( prelievo ferri, carotaggi, rilievi ecc). L’importo di tale SIA è sotto la soglia per c.d. affidamento diretto. Con un successivo SIA si procederà alla verifica sismica del compendio ed alla diagnosi energetica. In questo modo tutti i professionisti partecipanti alla seconda procedura partiranno da dati comuni ( dimensionali ma anche di qualificazione dei materiali) e lo stato di fatto sarebbe conosciuto perfettamente sa tutti, evitando alea eccessiva dovuta a paziale conoscenza. L’importo per il secondo SIA, al momento non calcolato, si attesta sicuramente sopra la soglia del c.d. affidamento diretto. Si vuole conoscere se nell’appalto di due diversi e distinti ( anche per operatore economico) servizi di ingegneria si possa ravvisare frazionamento artificioso.

 

Risposta aggiornata  

Anche il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), in continuità col previgente, all’articolo 14 comma 6 prevede che: “Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”. Tale divieto di frazionamento artificioso è stato recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 4792/2023. Sia il nuovo Codice dei Contratti Pubblici che il Consiglio di Stato evidenziano il divieto di frazionamenti artificiosi degli appalti allo scopo di utilizzare lo strumento dell’affidamento diretto al posto di quelli maggiormente concorrenziali previsti dalla normativa interna e comunitaria. Tali condotte determinano ovviamente la responsabilità del RUP. Ciò posto, considerato che nel caso in esame vengono in considerazione prestazione di natura diversa, in quanto si tratta di due gruppi di prestazioni autonomi per le quali non sembra che ricorrano i presupposti di un frazionamento artificioso.

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