No a criteri di valutazione dettagliati negli avvisi preliminari di project financing
Ringrazio il solito attentissimo Elvis Cavalleri che ha messo in evidenza l’odierna Sentenza del TAR Campania, Sez. II, n. 1387.
Sentenza molto interessante perché si esprime su un tema ancora non molto toccato dalla Giurisprudenza.
Non posso non compiacermi del fatto di aver anticipato già nell’estate del 2025
(https://www.supportoappalti.com/2025/08/06/il-nuovo-project-financing-dopo-il-correttivo-tutto-cambi-affinche-niente-cambi-appunti/) le conclusioni a cui arriva il Giudice campano nell’odierna sentenza.
In quell’articolo sostenevo infatti: << (..) questo segmento procedimentale si colloca ancora nella fase di programmazione nella quale gli organi politici devono pronunciarsi sull’interesse pubblico. Pertanto, sembrerebbe essere precluso al RUP – e tanto meno- ad una commissione giudicatrice – la valutazione in merito all’individuazione della proposta di interesse pubblico. (..) a mio parere, sembra impossibile impostare dei criteri di valutazione, per la selezione della proposta di interesse pubblico, come se fossero dei criteri di valutazione nell’ambito di un procedimento di gara. Infatti, in una procedura di gara, vi è già un progetto approvato a base di gara (di interesse pubblico) e la competizione si appunta sulle migliorie del progetto; tant’è che la commissione giudicatrice – come noto – opera nell’ambito della cd. discrezionalità tecnica e non secondo discrezionalità amministrativa. Nella fase delle proposte di project siamo, invece, in un momento procedurale nel quale possono arrivare proposte anche molto diverse tra loro, la cui selezione, in termini di cd. discrezionalità tecnica, attraverso criteri rigidamente predeterminati appare molto difficile, se non impossibile.>>.
Ebbene, questa è esattamente la conclusione a cui giunge il Giudice campano: <<l’atto impugnato risulta censurabile, in direzione opposta, nella parte in cui esso, già in questa fase, preliminare alla vera e propria fase di gara, individua in maniera assai puntuale e dettagliata i punteggi da attribuire alle singole proposte ancora a pervenire. Come lamentato dalla parte ricorrente, l’Amministrazione procedente ha, infatti, elaborato, proponendola all’interno dell’avviso, una alquanto dettagliata griglia dei punteggi da attribuirsi in sede di valutazione delle varie proposte che sarebbero pervenute: tale eccessivo dettaglio nella predeterminazione dei punteggi implica, da un lato, una possibile restrizione della concorrenza già in questa fase preliminare, destinata alla sola elaborazione dei progetti da sottoporre alla P.A. per lo scrutinio e la selezione di quello da porre, in seguito, a base di gara; dall’altra, finisce con lo stravolgere il meccanismo stesso della duplicità della fasi propri dell’istituto in commento, secondo quanto si è in precedenza osservato (un primo segmento, si ribadisce, che si conclude con la cernita della proposta ritenuta maggiormente conforme all’interesse pubblico, e un secondo segmento che vale, invece, a selezionare l’operatore economico al quale affidare la commessa pubblica).>>.
Oltre agli aspetti di cui sopra, la Sentenza in commento è, inoltre, molto interessante per aver evidenziato che la relazione di convenienza, ai sensi dell’articolo 175 comma 2, e la dichiarazione di pubblico interesse, non possono risolversi in formule generiche.
FRANCESCO BERTELLI

