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Partenariato, concessioni e programmazione

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Partenariato, concessioni e programmazione

L’Articolo 175 comma 1 dispone: <<Le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato.>>.

In senso analogo anche:

-l’articolo 193, comma 7, ult., per il project financing ad iniziativa di parte: <<Il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori o il progetto di cui all’articolo 4-bis dell’Allegato 7 per i servizi, una volta approvati, sono inseriti tra gli strumenti di programmazione dell’ente concedente.>>;

-l’articolo 193, comma 16, per il project su sollecitazione pubblica: <<L’ente concedente può, mediante avviso pubblico, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, interventi inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all’articolo 175, comma 1, tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, di proposte redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3. (..)>>.

-l’Articolo 37, comma 2: <<Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a).>>;

-l’articolo 3, comma 7, Allegato I.5: <<Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, del codice, sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, di cui all’articolo 4, comma 4, del presente allegato, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato (…)>>.

Sul punto si sono espresse anche le FAQ del MIT (https://www.serviziocontrattipubblici.it/it/documentazione-e-linee-guida/manuali-e-documentazione-tecnica/programmazione/).

In particolare con la FAQ n. 2In quale rapporto stanno la programmazione ex art.37 e la programmazione del Partenariato pubblico-privato ex art.175 comma 1 del codice? <<Il programma triennale dei lavori e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ricomprendono le concessioni e le altre forme di apporto di capitale privato, del quale infatti è richiesto, nella scheda D per i lavori e nella scheda H per forniture e servizi, di indicarne la tipologia distinguendo: finanza di progetto; concessione di costruzione e gestione e concessione di forniture e servizi; sponsorizzazione; società partecipate o di scopo; locazione finanziaria e contratto di disponibilità. Pertanto il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato di cui al comma 1 dell’art.175 del codice si considera ricompreso nei programmi triennali di lavori, forniture e servizi di cui all’art.37 e non richiede alcun processo di redazione e approvazione autonomo.>>

Si vedano anche:

-FAQ 10: <<(..) Nel caso in cui oggetto di programmazione sia una concessione di lavori, forniture o servizi, l’importo è calcolato ai sensi del comma 1 dell’art.179 del Codice come valore “costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.” In questo caso le voci da considerare dovranno almeno comprendere quelle indicate nel comma 3 del medesimo articolo.>>

-FAQ 16<<Relativamente alle concessioni, quali risorse devono essere individuate come pubbliche e quali come apporto di capitali privati? Nel caso delle concessioni di lavori l’importo da riportare nelle schede del programma deve essere riferito al quadro economico dell’intervento o progetto per la realizzazione del lavoro, sempre eventualmente comprensivo degli acquisti di beni e servizi connessi e, dunque, non ricomprendere il fatturato del concessionario per l’intera durata del contratto come anche i costi e gli utili della gestione del servizio invece ricompresi nell’importo di cui ai commi 1 e 3 dell’art.179 del Codice considerato ai fini dell’inclusione nel programma di cui alla faq 1, se non per la quota parte utile alla copertura dei costi necessari alla realizzazione del lavoro. Gli importi, nel caso dei lavori, devono quindi riferirsi alla realizzazione dell’Opera e non a quelli della sua successiva gestione, che comunque dovrebbe essere oggetto di programmazione dei servizi e forniture. Per la determinazione degli importi da riportare nelle schede del programma, al valore stimato della concessione ai sensi dell’art.179 del codice, così come ricalcolato, come sopra, per i lavori, nel caso delle concessioni sia di lavori che di servizi si aggiungono, al pari degli appalti, l’IVA, le eventuali altre imposte e le altre spese (spese tecniche, incentivi, spese per commissioni aggiudicatrici, contributo ANAC, spese per pubblicità etc.). Nella suddivisione delle fonti di finanziamento saranno individuate: – come risorse pubbliche: a) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l’assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento; b) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l’esecuzione della concessione; c) il valore dell’insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi; d) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o agli offerenti. – come apporto di capitali privati (per i lavori solo relativamente alla quota parte stimata come necessaria a coprire la realizzazione dell’opera): a) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore; b) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell’attivo facenti parte della concessione.>>.

Per l’inserimento nella programmazione dei servizi e non in quella dei lavori per interventi aventi ad oggetto prevalentemente servizi e lavori meramente strumentali si veda Consiglio di stato, sez. V, 19 giugno 2019, n. 4186   


https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/concessione-mista-servizi-lavori-programma-biennale-o-triennale/

 

Per altri articoli sul tema:

 

https://www.supportoappalti.com/2024/04/12/programmazione-a-domanda-risponde-indicazioni-generali-appunti/

 

https://www.supportoappalti.com/2025/11/17/adr-intervento-gia-inserito-nelle-precedente-programmazione-deve-essere-inserito-nella-nuova-programmazione/

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