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ADR. E’ ammissibile una concessione di servizi nido di durata superiore a 5 anni?

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E’ ammissibile una concessione di servizi nido di durata superiore a 5 anni?

Trattandosi di concessione, la durata della stessa si determina in relazione al Piano Economico


Finanziario (Sul punto si veda Parere MIT n. 2974:

https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2974)

anche in considerazione dei servizi richiesti e del tempo utile per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale.

Ai sensi degli articoli 41 comma 12 del Codice e 4-bis Allegato I.7, per i contratti di servizi, la progettazione è unica e comprende: relazione generale illustrativa, capitolato tecnico e documento di stima economica secondo le previsioni di cui all’articolo 41, commi 13 e 14, del codice (in senso analogo anche Art. 6-bis comma 2 Allegato I.7 per Project Financing di servizi).

Parimenti, l’articolo 182 comma 5 prevede che: <<I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito.>>

Ai sensi dell’articolo 177, l’elemento qualificante i contratti di concessione è la cd. traslazione del rischio operativo in capo al concessionario. Elemento, quest’ultimo, che si concretizza nel Piano Economico Finanziario (in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 13.06.2025 n. 5196 per cui il PEF è lo <<strumento attraverso il quale si attua la concreta distribuzione del rischio tra le parti coinvolte>>).

Ai sensi dell’articolo 178: <<La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall’ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.>>

Tutto ciò premesso, nella progettazione di una concessione di un servizio costituisce elemento centrale il Piano Economico Finanziario (Rectius: lo Schema di Piano Economico Finanziario redatto dall’Amministrazione, fermo restando che gli operatori economici invieranno in sede di gara dei Piani Economici Finanziari in relazione alle proprie offerte).

Pertanto, la durata della Concessione deve essere determinata in relazione al tempo necessario per il concessionario per recuperare gli investimenti (non soltanto inerenti lavori) tale da garantire il cd. equilibrio economico finanziario.

Come previsto dall’articolo 178, la durata della concessione deve essere determinata anche in considerazione dei servizi richiesti e del tempo utile per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale.

Peraltro, nel caso di specie, il servizio si inquadra nell’ambito dell’articolo 128 conseguendone il cd. regime alleggerito nonché l’applicazione del comma 3 dello stesso per cui <<L’affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.>>

Concludo quindi che qualora, in relazione ai servizi richiesti, agli obiettivi contrattuali specifici, ai costi di gestione, di manutenzione e di investimento iniziale e in corso, alle esigenze di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità, completezza (tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti), al prezzo per gli utenti, emerga un Piano Economico Finanziario la cui congruità sia motivatamente sostenibile soltanto per un periodo di tempo superiore a 5 anni, si possa, a mio avviso, prevedere una concessione di durata ultra-quinquennale, in applicazione dell’articolo 178 comma 2.

 

BERTELLI FRANCESCO

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