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In caso di un’unica offerta va nominata la Commissione?

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In caso di un’unica offerta va nominata la Commissione?

 

Dall’esame delle norme del Codice non si desumono elementi tali da far ritenere che in caso di un’unica offerta non si debba procedere alla nomina di una Commissione giudicatrice.

 

L’unico elemento, verso questa tesi, si potrebbe ricavare dall’articolo 93 comma 1, che prevede la nomina della commissione <<ai fini della selezione della migliore offerta>>; pertanto, nel caso di una sola offerta, non dovendosi svolgere un giudizio comparativo, si potrebbe (forse) sostenere la non necessità della nomina della Commissione. 

 

Tuttavia, ampliando lo sguardo, la Commissione giudicatrice si può inquadrare nell’ambito dell’articolo 17 della Legge 241/1990 (in tal senso Marcello Clarich, Manuale di Diritto Amministrativo – 2013- seconda edizione – pag. 124).

 

Se così è, allora la nomina della Commissione è comunque necessaria, anche in caso di una sola offerta, in quanto l’adozione del provvedimento finale (di aggiudicazione) è subordinato all’acquisizione della preventiva valutazione tecnica dell’organo individuato dalla Legge (la Commissione, appunto).

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