Strane vicende dell’interoperabilità: le vecchie abitudini non si scordano mai?
Il comma 4 dell’art. 23 del nuovo codice dei contratti pubblici non lascia spazio a grandi dubbi:
“La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici”.
Del resto, anche il comma 2 dell’art. 20 – giusto dietro l’angolo – ha già dato il “la”:
“In attuazione del principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente.
Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo.”
Con l’efficacia della disciplina in materia di digitalizzazione, il consolidamento del ruolo centrale delle piattaforme certificate, il graduale ripensamento dei servizi digitali dell’ANAC e in particolare del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, negli ultimi due anni abbiamo accompagnato un progressivo riassetto dei paradigmi applicativi nell’ambito del public procurement: al netto di numerose e sostanziali incertezze e non rari “incartamenti”, la trasformazione appare oggi più risolutamente impostata nel segno di un complessivo cambiamento di prospettiva, non solo di un banale e burocratico avvicendamento di “prassi”.
Questo sentimento è certo corroborato dalla portata più ampia che anche nella pratica hanno assunto gli obblighi “digitali”, per esempio con riguardo alla sfera dell’esecuzione dei contratti pubblici. La medesima svolta è in qualche misura assistita dalla persistenza degli antichi obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione resi disponibili dai soggetti aggregatori, primus inter pares la CONSIP, che attraverso le proprie Convenzioni, i propri Accordi Quadro, il proprio Sistema Dinamico e soprattutto il proprio Mercato Elettronico ha gettato le fondamenta fattuali di una “piattaforma nazionale di approvvigionamento pubblico”, almeno per quanto riguarda gli acquisti ricorrenti di beni e servizi.
Si può affermare, senza eccessiva preoccupazione di smentita, che una larghissima parte degli atti e dei fatti incidenti sul ciclo di vita dei contratti pubblici è rispecchiato oggi da operazioni registrate e rilevabili tramite piattaforme e altri servizi digitali. Basterebbe pochissimo – forse solo un aggiustamento e un allineamento di tracciati e formati vari ancora troppo numerosi – per assicurare una ragionevole flessibilità nella circolazione di questa massa di dati. In altre parole, per dare un abito più effettivo alla “promessa” della interoperabilità.
Questa “promessa” non può essere infatti confinata dalla interpretazione letterale delle norme a una condizione tutta intranea al sistema dell’e-procurement: l’interoperabilità non inizia e non finisce dove inizia e finisce la longa manus dell’ANAC, la sua vigilanza o la sua paterna sorveglianza. Al contrario, essa deve allargare la propria rilevanza e assumersi quale principio regolativo, tra gli altri, di tutto l’ordinamento.
In questo modo si eviterebbe la pena di alcune richieste, purtroppo non infrequenti, per effetto delle quali le stazioni appaltanti vedono aggravarsi il peso degli adempimenti con la forzosa compilazione di tabelle e schemi riepilogativi, magari in formati obsoleti e tipologicamente incompatibili con le categorie in uso nelle piattaforme e nei servizi digitali.
Richiedere annualmente o periodicamente alle Pubbliche Amministrazioni di “comunicare” per iscritto i dati relativi alle procedure di affidamento dei contratti, ignorando di fatto e di principio il presidio informativo rappresentato dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, significa frustrare, in nome dell’Abitudine, il significato più profondo – e di maggiore implicazione giuridica – della nuova disciplina in materia di digitalizzazione.
Appare auspicabile un intervento sistematico del Legislatore e delle diverse Istituzioni e Autorità a cui sono rimesse attribuzioni di vigilanza, sorveglianza o monitoraggio, allo scopo di riallineare queste esigenze alla novità rappresentata dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e dal relativo ecosistema. Non si pretende che tutti gli Enti possano e debbano attingere le necessarie e opportune informazioni interrogando direttamente l’ecosistema digitale di approvvigionamento, senza richiamare in causa per una seconda o terza volta le Stazioni Appaltanti: nondimeno, sarebbe una buona notizia lo sforzo di rendere per lo meno compatibili le richieste delle diverse Istituzioni e Autorità ai formati e ai tracciati disponibili proprio a partire dalla consultazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e delle varie piattaforme digitali.
Marco Baruzzo

