Verifica esterna della progettazione tra la soglia e un milione. Serve la ISO 9001?
Per lavori tra un milione e la soglia europea, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, lett. C dell’Allegato I.7, la verifica è effettuata <<dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni>>.
L’articolo 36 (Allegato I.7) dispone poi:
<<1. La stazione appaltante provvede all’attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del codice.
2. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché nei casi di accertata carenza di organico, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l’appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni.
3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini dell’articolo 35, si intende un sistema conforme con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.>>.
È pertanto espressamente ammesso, dall’articolo 36 comma 2, che in caso di <<carenza di organico>> possa essere affidata all’esterno la verifica.
DOMANDA: il verificatore esterno che verifica il progetto (di progettista esterno) deve possedere la certificazione ISO 9001?
Secondo le precedenti, e non più vigenti Linee Guida ANAC n. 1, la risposta è affermativa.
Ad oggi, le citate linee guida non sono più vigenti e, dal tenore letterale delle attuali formulazioni normative, non è dato comprendere da quale disposizione debba ricavarsi siffatto obbligo di possesso della ISO 9001 da parte del progettista esterno per lavori tra un milione e la soglia (art. 34, co. 2, lett. c, Allegato I.7).
Il comma 3 dell’articolo 36 prevede la certificazione ISO 9001 per il ‘sistema interno di controllo di qualità’. Quest’ultimo, a ben vedere, è richiesto soltanto:
-per i lavori tra la soglia e 20 milioni (art. 34, co. 2, lett. b) e;
-per i lavori tra la soglia e 1 milione ma limitatamente al caso in cui sia la stessa Stazione Appaltante a verificare un progetto redatto internamente da progettisti interni.
Pertanto, nel caso di progettazione esterna di lavori tra un milione e la soglia, nessuna norma ci dice che la Stazione Appaltante, per poter svolgere la verifica, debba avere un sistema interno di controllo di qualità; né, parimenti, nessuna norma ci dice che, siffatto requisito sia richiesto in caso di affidamento all’esterno della verifica, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, per <<carenza di organico interno>>.
L’articolo 38 comma 1 dell’Allegato I.7, definisce poi i requisiti di capacità economica e tecnica-professionale (servizi analoghi) per la partecipazione alle GARE di verifica preliminare della progettazione.
Il comma 3 della medesima disposizione, ci dice invece che per le PROCEDURE DI AFFIDAMENTO di verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, possono partecipare i soggetti di cui all’articolo 66, comma 1, del codice.
CONCLUSIONE: nella prassi è ancora spesso ritenuto necessario il possesso della ISO 9001 per la verifica esterna della progettazione esterna di lavori tra 1 milione e la soglia. Tuttavia, questa prassi si è consolidata in vigenza delle precedenti linee guida ANAC n. 1 oggi non più vigenti e, ad oggi, non sembra che nessuna disposizione normativa espliciti chiaramente siffatto obbligo; tanto più che, come noto, i requisiti minimi di ammissione sottostanno al principio di tassatività per cui non possono essere previsti requisiti minimi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Legge salvo i casi in cui sia la Legge a consentire la discrezionalità dell’Amministrazione nella definizione degli stessi oppure i casi in cui la previsione di requisiti speciali sia fondata su adeguata motivazione.
La normativa sul punto è articolata e complessa e magari mi è sfuggita qualche norma: nel caso segnalatemela.
BERTELLI FRANCESCO

