Una volta inviata l’istanza di qualificazione SA è possibile modificarla. Avviso ANAC 25 giugno
Leggendo il manuale recentemente pubblicato da ANAC
(https://www.supportoappalti.com/2025/06/17/lanac-ha-aggiornato-il-manuale-di-qualificazione-delle-stazioni-appaltanti/) in più parti si legge che una volta inviata l’istanza di qualificazione non può più essere modificata.
Appare tuttavia lecito domandarsi: se concludo un corso di formazione successivamente all’invio dell’istanza per quale motivo non dovrei poterla modificare integrando con i corsi di formazione nel frattempo conclusi?
Tanto più che -come noto – i primi soggetti accreditati per svolgere la formazione specialistica sono usciti solo a metà marzo (Decreto SNA n. 41) quindi è del tutto comprensibile che non si siano ancora concluse le 60 ore di corso di formazione. A meno che non si voglia obbligare a corsi di formazione “imbuzzate” di 8 ore al giorno solo al fine di avere gli attestati (con utilità pari a zero ed inutile dispendio di risorse pubbliche).
Ed ancora; un meccanismo siffatto invece che incentivare la crescita della Stazione Appaltante la disincentiverebbe.
Parimenti, se un dipendente che inizialmente dichiaro nell’istanza si dimette o va in pensione?
Oppure; se subentra un dipendente nuovo?
Mi dicono che il call center di ANAC conferma che non è possibile modificare l’istanza ma è tuttavia possibile richiedere con PEC al Protocollo di ANAC una modifica della stessa. Avvertono però che per la modifica potrebbe volerci molto tempo….
Circa la possibilità di modificare l’istanza interviene il 25 giugno un avviso da parte di ANAC.
Novità importanti
AVVISO alle stazioni appaltanti del 25 giugno 2025: Qualificazione stazioni appaltanti per ambiti “progettazione e affidamento” ed “esecuzione”
Progettazione e Affidamento — Presentazione delle istanze per il periodo successivo al 30/06/2025
Si comunica che il sistema di qualificazione è stato aggiornato ed è ora pienamente attiva la funzionalità di invio delle istanze.
È quindi possibile presentare le istanze relative al periodo successivo al 30/06/2025.
A seguito dell’inserimento dei dati, ANAC fornirà indicazioni sul livello di qualificazione raggiunto, applicando i nuovi criteri previsti dal D.Lgs. 209/2024, come dettagliato nella Delibera n. 236 del 3 giugno 2025, “I nuovi criteri previsti per il sistema di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento nel D.Lgs. 36/2023 a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 209/2024”.
Si precisa inoltre che:
• fino al momento dell’invio definitivo, è sempre possibile consultare l’esito del calcolo e il punteggio assegnato;
• fino al momento dell’invio è possibile eliminare un’istanza già inserita e sostituirla con una nuova, per aggiornare i dati;
• tutte le istanze dell’ambito Progettazione e Affidamento che risultino nello stato “Elaborate” o “Calcolate”, ma non inviate entro le 23:59 del giorno di elaborazione, saranno automaticamente riportate nello stato “Inserite” per consentire l’aggiornamento dell’insieme di gare utili al calcolo del livello di qualificazione.
• le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono presentare domanda di qualificazione e di revisione della qualificazione in qualunque momento. È anche possibile presentare più domande nel corso del biennio: ciascuna nuova istanza comporta il ricalcolo dell’orizzonte temporale dei requisiti sulla base della data di presentazione. Tuttavia, una volta inviata, la nuova domanda sostituisce in modo irreversibile la precedente, senza possibilità di recuperare lo stato o il punteggio della domanda precedente. Ogni nuova istanza presentata determina un autonomo biennio di validità, decorrente dalla data di invio della domanda stessa.
Sono stati inoltre predisposti – vedi paragrafo Allegati e documentazione – due simulatori, uno per il settore di qualificazione “lavori” e uno per “servizi/forniture”, utili a comprendere il meccanismo di calcolo del punteggio, corredati da un documento esplicativo, messi a disposizione delle stazioni appaltanti.
https://www.anticorruzione.it/-/qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-1
Vedi anche questo:

