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Rinnovo e aggiornamento qualificazione Stazioni Appaltanti. Entro quando? Da dopo il 30 giugno scatterà il ‘blocco dei CIG’ o ci sarà un regime di proroga?

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Rinnovo e aggiornamento qualificazione Stazioni Appaltanti. Entro quando? Da dopo il 30 giugno scatterà il ‘blocco dei CIG’ o ci sarà un regime di proroga?


Come noto da circa due settimane è possibile “lavorare” l’istanza di aggiornamento della qualificazione 

(https://www.supportoappalti.com/2025/05/20/aggiornamento-qualificazione-possibilita-di-inserimento-istanze-e-obbligo-inserimento-nominativi/tuttavia l’ANAC ha chiarito espressamente che sarà possibile inviare l’istanza soltanto dopo il 30 giugno 2025 in quanto al momento non risulta neanche aggiornata la piattaforma di invio relativamente ai criteri di punteggio modificati dal correttivo (D. lgs. 31.12.2024, n. 209).

Altrettanto noto è che la qualificazione scade al 30 giugno 2025 e che l’articolo 11 dell’allegato II.4, al secondo periodo ci dice che <<Entro tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti qualificate accedono all’AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione>>.

Vi è quindi un regime di proroga o a partire dal 30 giugno scatta il ‘blocco dei CIG’ se non si è inviato istanza?

Tra l’altro, da evidenziare che, ad oggi (e verosimilmente fino al 30.06), non essendo aggiornati i criteri di punteggio non è neanche possibile simulare il punteggio ottenuto con la conseguenza che non è possibile individuare se vi sono problemi connessi a qualche CIG (tante sono le Stazioni Appaltanti che nel precedente regime di qualificazione hanno riscontrato che la piattaforma ANAC non teneva di conto di alcuni CIG spesso per problemi connessi all’interoperabilità tra piattaforme nel monitoraggio).


Inoltre, per quanto concerne la ‘formazione specialistica’ è da evidenziare che il relativo sistema di accreditamento è stato avviato formalmente soltanto il 24 ottobre 2024 (entrata in vigore del regolamento SNA – Decreto 176/2024), le Linee Guida sono uscite soltanto il 15 gennaio 2025, e i primi soggetti accreditati sono del 10 marzo 2025 (Decreto SNA n. 41) con la conseguenza che è stato concretamente possibile svolgere la formazione specialistica soltanto a partire dal 10 marzo; la formazione specialistica sono 60 ore! Quindi anche facendo 4 ore a settimana un corso finirebbe a fine luglio.  …. 

Viste le oggettive criticità concrete di cui sopra nell’invio dell’istanza e la difficoltà oggettiva di concludere la formazione specialistica entro il 30.06 e considerato che la Legge dà 30 giorni per l’invio dell’istanza di qualificazione, c’è da augurarsi che sia ammesso ammesso un periodo di proroga di 3 mesi come previsto dall’articolo 11.

Anche perché che altro senso potrebbe avere l’articolo 11?

L’istanza di qualificazione può essere inviata durante tutto il biennio (2025-2027) e non certo soltanto nei primi tre mesi.


Infine, anche il fatto che la qualificazione scada il 30 giugno 2025 è abbastanza discutibile: 

L’articolo 11 dell’Allegato II.4 al Codice prevede che <<Il punteggio di qualificazione è aggiornato ogni due anni. Entro tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti qualificate accedono all’AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione.>>.


La Legge ci dice quindi <<ogni due anni>>. Si, ma da quando decorrono?

Qual’è il termine iniziale a partire dal quale si calcolano i due anni?


Un’interpretazione ragionevole di questa norma dovrebbe portare a pensare che i due anni decorrano a partire dalla data di qualificazione della Stazione Appaltante.


Se ad esempio la Stazione Appaltante si è qualificata il 10.02.2024 la scadenza dovrebbe essere il 10.02.2026.
Anche dal punto di vista letterale la disposizione sembra portare a ritenere che i due anni decorrano a partire dalla data di qualificazione della Stazione Appaltante. Difatti, la norma parla di “aggiornamento del punteggio di qualificazione ogni due anni”. Il che, anche letteralmente, porterebbe a pensare che si debba aggiornare “il punteggio ottenuto” due anni prima.


Guardando inoltre alla formulazione <<biennio di qualificazione>> di cui alle Tabelle A e B dell’Allegato II.4, sembrerebbe più ragionevole ritenere che il termine iniziale (da cui far decorrere i due anni) coincida con la data di qualificazione. Infatti, dal punto di vista letterale, l’espressione <<biennio di qualificazione>> dovrebbe tradursi ‘periodo di due anni in cui la Stazione appaltante è qualificata’.
Ebbene, ANAC sembra non interpretare in questo senso.
Se si entra con il profilo di RASA all’interno della Sezione ‘Le mie istanze’ si vedrà anche la data di scadenza della qualificazione e (con sorpresa) si scoprirà che la data di scadenza è al 30.06.2025.
In sostanza, per ANAC il termine di qualificazione è indipendente dal momento di invio dell’istanza: per ANAC la qualificazione scade per tutti il 30.06.2025.
Questa interpretazione è, a mio modesto avviso, non molto ragionevole in quanto una Stazione Appaltante che -per ipotesi- si qualificasse il 20.06.2025 risulterebbe qualificata per 10 giorni (!).


In definitiva l’ANAC sembra interpretare il ‘biennio di qualificazione’ in modo fisso e uguale per tutti. Il primo biennio è 30.06.2023-30.06.2025; il secondo biennio è 30.06.2025-30.06.2027 e così via.
Oramai il criterio interpretativo generale in materia di contratti pubblici sembra essere diventato quello della ‘soluzione interpretativa più gravosa per l’Amministrazione’.

Anche questa incertezza interpretativa non ha certo aiutato le Stazioni Appaltanti che legittimamente potrebbero aver ritenuto che la scadenza non fosse da intendersi fissa al 30 giugno.

Speriamo che almeno questa volta prevalga il buon senso ma soprattutto il diritto (!) e si consenta alle Stazioni Appaltanti di inviare le istanze entro il 30 settembre senza blocco dei CIG a partire dal 30 giugno.

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