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Qualificazione Stazioni Appaltanti: la Struttura Organizzativa Stabile (SOS)

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Qualificazione Stazioni Appaltanti: la Struttura Organizzativa Stabile (SOS)

Tantissime, ma veramente tantissime, sono le questioni aperte ed incerte sul tema della qualificazione delle Stazioni Appaltanti.

Ancora, ad esempio, non si sa se dal primo luglio scatterà il cd. blocco dei CIG od invece prevarrà il buon senso ma soprattutto la legge (vedasi articolo 11 dell’Allegato II.4)

https://www.supportoappalti.com/2025/06/11/rinnovo-e-aggiornamento-qualificazione-stazioni-appaltanti-entro-quando-da-dopo-il-30-giugno-scattera-il-blocco-dei-cig-o-ci-sara-un-regime-di-proroga/

La confusione sul tema è dimostrata dal fatto che in soli 10 giorni l’ANAC ha pubblicato ben due manuali diversi sull’invio dell’istanza di qualificazione: uno pubblicato il 13 giugno (Versione 7.0) l’altro pubblicato il 23 giugno (Versione 8.0) a soli 5 giorni lavorativi dal fatidico 30 giugno.

Tra le tante questioni una delle più rilevanti è la definizione di Struttura Organizzativa Stabile.

Per gli appalti pubblici di lavori, L’ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B dell’Allegato II.4 prescrive come requisito la << presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori>>>;

Per gli appalti pubblici di servizi e forniture, L’ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA B dell’Allegato II.4 prescrive come requisito la <<presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture>>.

Per rispondere quindi ad uno dei primi dubbi sollevati, pare evidente che la struttura organizzativa stabile sia diversa per l’area lavori e per l’area servizi e fornitureIn pratica, nella compilazione dell’istanza per i lavori si dovrà indicare il personale facente parte dell’area tecnica mentre nella compilazione dell’istanza di qualificazione per servizi e forniture si dovrà indicare il personale che si occupa di contratti di servizi e forniture. Questo almeno è quanto pare logico dedurre dalla lettura della norma; anche se – come vedremo – la FAQ ANAC n. 15 sembra andare in senso contrario.

Veniamo ora alle FAQ ANAC (aggiornate per il momento il 29 gennaio 2024 e pertanto non adeguate al correttivo).

La FAQ 7 afferma:  <<Per “Struttura Organizzativa Stabile” (SOS) si intende un Ufficio – ad esempio un Ufficio Gare, un Ufficio Acquisti, un Ufficio Tecnico o similari – inserito in maniera stabile all’interno dell’articolazione organizzativa dell’Ente con funzioni attinenti agli ambiti (progettazione tecnico-amministrativa e affidamento procedure/esecuzione dei contratti) e settori (lavori/servizi e forniture) di qualificazione. Nella stessa stazione appaltante possono essere presenti una o più strutture stabilmente dedicate alle predette funzioni.>>

La FAQ 13 afferma <<Per dipendenti della Struttura organizzativa stabile si intende il personale, con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, che risulta assegnato alla Struttura Organizzativa Stabile (inquadrato come “Dirigente”, “Funzionario/Quadro”, “Operativo/Impiegato”) e che possiede specifiche competenze, esperienza e responsabilità rispetto allo svolgimento delle funzioni attribuite alla “Struttura”. Non dovranno essere considerati, invece, i lavoratori somministrati o assimilabili. Nel caso di comando o distacco il personale è conteggiato da parte dell’amministrazione per la quale presta effettivamente servizio.>>

La FAQ 15 afferma <<Nel caso in cui nella stazione appaltante sia presente più di una SOS è necessario indicare il numero totale di dipendenti sommando il numero di dipendenti che operano nelle diverse SOS. Il dato di dettaglio per ciascuna qualifica richiesta (dirigenti, funzionari/quadri, operativi/impiegati) deve indicare la somma dei dipendenti, per la corrispondente qualifica, operanti nelle diverse SOS.>>

La FAQ 16 afferma <<Se il dipendente del Comune lavora per la centrale di committenza può essere sommato tra i dipendenti della centrale, purché non venga poi conteggiato anche ai fini della qualificazione del Comune di appartenenza.>>

La FAQ 17 afferma <<Se almeno il 50% dell’attività lavorativa è svolta per le funzioni della Struttura Organizzativa Stabile, il dipendente può essere conteggiato nella struttura stessa.>>

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