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Comunicato ANAC sull’utilizzo del Fascicolo Virtuale FVOE: non è più necessaria l’autorizzazione!

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Comunicato ANAC sull’utilizzo del Fascicolo Virtuale FVOE: non è più necessaria l’autorizzazione!

Con Comunicato del 16 aprile 2025 (pubblicato il 30 maggio) l’ANAC ha evidenziato alcune novità del fascicolo virtuale che dovrebbero facilitare l’utilizzo dello stesso.

 

Di particolare interesse si evidenzia:

-1- il venir meno della necessità di autorizzazione da parte dell’operatore economico per l’accesso al FVOE in quanto l’autorizzazione deve essere già contenuta nella domanda di partecipazione;

 

-2- che in caso di affidamento nelle more delle verifiche ai sensi dell’articolo 99-bis, si dovrà richiedere una nuova dichiarazione all’operatore economico sul possesso dei requisiti non verificati (A MIO PARERE DISCUTIBILE);

 

-3- che per le verifiche non lavorabili sul Fascicolo FVOE gli Enti sono tenuti a fare le verifiche nella modalità tradizionale;

 

-4- un allegato ad hoc con i tempi di riscontro delle verifiche distinguendo, tra l’altro, 

tra verifiche asincrone sincrone con riscontro immediato.

 

https://www.anticorruzione.it/en/-/news.30.05.2025.fvoe


Fascicolo Digitale dell’Operatore Economico: nuove indicazioni ANAC e mappa delle certificazioni disponibili

 

Con il Comunicato del Presidente ANAC del 16 aprile 2025, l’Autorità ha fornito importanti chiarimenti operativi sull’uso del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), alla luce delle modifiche introdotte dal decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici. Le indicazioni mirano a rendere più efficiente, uniforme e trasparente l’applicazione del FVOE, prevenendo dubbi interpretativi e difformità procedurali.

 

Un nuovo strumento per l’efficienza amministrativa

 

Il FVOE consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di accedere in modo automatizzato alle certificazioni necessarie per la verifica dei requisiti degli operatori economici. La consultazione può avvenire:

 

-In modalità sincrona, con risposta immediata;

 

-In modalità asincrona, con tempi di reazione definiti.

 

Per agevolare l’utilizzo del FVOE, ANAC ha allegato al Comunicato una tabella riepilogativa aggiornata al 25 marzo 2025, che distingue le certificazioni:

 

-Disponibili sincronicamente (es. visura CCIAA, bilancio, DURC, White List antimafia);

 

-Disponibili asincronicamente, con tempi definiti (es. carichi fiscali pendenti: 30 giorni; certificato casellario giudiziario: 2 ore);

 

-In fase di test o con criticità tecniche;

 

-Non ancora disponibili, per assenza di banche dati interoperabili.

 


Alcuni esempi significativi

 

Tra le certificazioni già disponibili in modalità sincrona, si segnalano:

 

-Visura e bilancio camerale (CCIAA);

 

-Prospetto informativo disabili (Ministero del Lavoro);

 

-White list antimafia (Ministero dell’Interno);

 

-Consistenza media del personale (INPS).

 

Tra quelle acquisibili in modalità asincrona:

 

-Dati reddituali (Agenzia delle Entrate) – 24 ore;

 

-Carichi fiscali definitivi – 10 giorni lavorativi;

 

-Carichi pendenti – 30 giorni solari;

 

-Certificato integrale del casellario giudiziario – 2 ore.

 

Sono invece ancora non interoperabili tramite FVOE, e quindi acquisibili solo con le modalità tradizionali:

 

-Titoli di studio, albi professionali, patentini, documenti di enti locali o regionali, altre certificazioni, documenti relativi alle procedure concorsuali.

 


Il nodo del consenso e la scheda S2

 

Il decreto correttivo stabilisce che l’accesso al FVOE è possibile solo previa acquisizione del consenso al trattamento dei dati da parte dell’operatore economico. Tale consenso è rilasciato al momento della presentazione dell’offerta, e sarà regolamentato nella nuova versione del bando tipo n. 1/2023.

 

La scheda S2, che il RUP trasmette ad ANAC con l’elenco dei partecipanti alla gara, certifica l’avvenuta acquisizione del consenso per ciascun soggetto. Questo meccanismo elimina la necessità di ulteriori comunicazioni individuali all’Autorità.

 


Gestione dei malfunzionamenti

 

In caso di mancata disponibilità di un dato tramite FVOE entro 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, a causa di malfunzionamenti tecnici, la stazione appaltante può procedere comunque all’aggiudicazione. Tuttavia, l’ANAC invita a non attendere passivamente: se si sospetta che l’indisponibilità sia temporanea, è raccomandato ripetere la richiesta prima della scadenza per abbreviare i tempi del procedimento.

 

Diversamente, nel caso in cui il dato non sia oggettivamente acquisibile tramite FVOE – ad esempio perché non esiste una banca dati interoperabile – la normativa non si applica, e si dovrà procedere con le modalità ordinarie, contattando direttamente gli enti certificatori.

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