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Incarichi professionali di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del D. lgs. 165/2001. Delibera n. 62/2025/VSG Sezione Controllo Regione Emilia Romagna

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Incarichi professionali di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del D. lgs. 165/2001. Delibera n. 62/2025/VSG Sezione Controllo Regione Emilia Romagna

 

INQUADRAMENTO NORMATIVO

COMMA 5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative (ECCEZIONALITA’, STRAORDINARIETA’, OCCASIONALITA’) e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (DIFFERENZA CON APPALTO DI SERVIZIO). I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell’articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

 

COMMA 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio (OBBLIGO DI MOTIVAZIONE), le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo (DIFFERENZA CON APPALTO DI SERVIZIO: ‘organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio’), ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria (OBBLIGO DI MOTIVAZIONE), in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente (OBBLIGO DI MOTIVAZIONE);

b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno(OBBLIGO DI MOTIVAZIONE);

c) la prestazione deve essere di natura temporanea (OCCASIONALITÁ) e altamente qualificata (PARTICOLARI COMPETENZE SPECIALISTICHE – PROFESSIONALI);

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo (OCCASIONALITÁ); l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

COMMA 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (PROCEDIMENTO PUBBLICO COMPARATIVO).

 

Ai sensi dell’art. 1, c. 42, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il provvedimento con cui è conferito l’incarico dev’essere corredato del parere obbligatorio (ma non vincolante) dell’organo di revisione economico – finanziaria dell’ente.

<<L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.>>

 

LE LINEE GUIDA 11 DICEMBRE 2024

https://www.supportoappalti.com/2025/01/20/lannosa-questione-della-differenza-tra-incarichi-e-appalti-di-servizi-nella-delibera-della-corte-dei-conti-emilia-romagna-11-dicembre-2024-n-135/ 

DELIBERA N. 62/2025/VSG SEZIONE CONTROLLO REGIONE EMILIA ROMAGNA

https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=0dee1dff-0896-47d4-a244-56473c2fe879 

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