NO ALLA PROROGA TECNICA SE LA GARA È COLPEVOLMENTE AVVIATA IN RITARDO
Difatti, a fronte di una scadenza contrattuale fissata per il 30.06.2024, solo in data 17.06.2024 l’ASP provvedeva ad indire la nuova procedura di affidamento, comunicando in data 19.06.2024 alla ricorrente una proroga contrattuale con scadenza 30.11.2024.
L’intervallo temporale di soli 13 giorni tra l’indizione della nuova gara e la scadenza del contratto originario non può certamente ritenersi una tempistica “congrua” per consentire all’amministrazione di attivare la indefettibile procedura di evidenza pubblica ed evitare l’ uso improprio dell’istituto della proroga che rappresenta uno “strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1521/2017)
TAR MILANO (Lombardia) n. 268 del 28.01.2025

