La rotazione opera anche nel caso in cui il secondo affidamento (consecutivo) sia realizzato da Società Strumentale della Stazione Appaltante che ha effettuato il primo affidamento.
TAR CAMPANIA n. 3671 del 08.05.2025
Secondo la controinteressata e Soresa S.p.A. il principio di rotazione non opererebbe nella fattispecie per cui è causa anche perché l’oggetto del precedente affidamento non sarebbe sovrapponibile a quello per cui è causa: da un lato, i due affidamenti sarebbero diversi sotto il profilo soggettivo per la diversità delle parti, in quanto l’attività di “Risk Assessment” è stata commissionata ad AON dalla Regione Campania e ha riguardato tutti gli enti del sistema regionale, mentre il “servizio di Advisory (supporto tecnico) per la realizzazione della procedura di servizi assicurativi per le AA.SS. della Regione Campania”, è stato affidato da SORESA, nell’esercizio dei suoi compiti di centrale acquisti regionale per gli enti del sistema sanitario, ed è in tesi riferito alle sole esigenze delle Aziende sanitarie; d’altro lato, gli oggetti dei due affidamenti non sarebbero sovrapponibili, perché un conto sarebbe l’analisi e la valutazione dei rischi assicurativi per gli enti che svolgono attività diverse, a partire dalla stessa Regione Campania, e altro conto sarebbe assistere la centrale acquisti nelle fasi di progettazione e svolgimento della procedura centralizzata di gara per l’acquisizione delle polizze assicurativi destinate alle aziende sanitarie. In altri termini, sotto il profilo della diversità dell’oggetto, Soresa S.p.A. ha evidenziato che oggetto dell’affidamento per cui è causa è il supporto per la progettazione di una procedura di gara centralizzata per i servizi assicurativi per la quale occorre, oltre all’analisi dei dati in possesso della stazione appaltante, anche il supporto nell’analisi del capitolato e il supporto nelle fasi della procedura di gara; viceversa oggetto del precedente affidamento è in tesi diverso, consistendo nel servizio di “Risk Assesment” oggetto di precedente affidamento.
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La violazione del principio di rotazione sussiste anche in ragione della sostanziale sovrapponibilità dell’oggetto del pregresso affidamento diretto del servizio di “Risk Assesment” e la presente procedura avente ad oggetto il servizio di “Advisory”, consistente in un’attività di assistenza specialistica volta al supporto del committente sia nella progettazione sia nella gestione delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi. Il Collegio evidenzia che ai fini dell’applicazione del principio di rotazione la norma in esame non richiede la perfetta identità di servizi del precedente e del nuovo affidamento, essendo sufficiente la mera identità di settore merceologico; ciò premesso, il Collegio ritiene che il Risk Assessment affidato ad AON, in via diretta, dalla Regione Campania, rientro nello stesso settore merceologico e di servizi (cioè il settore assicurativo) del servizio per cui è causa affidato da SORESA.
AON S.p.A ha inoltre addotto che l’oggetto del servizio dell’affidamento per cui è causa non è sovrapponibile a quello precedente in ragione della diversità soggettiva dell’ente che ha effettuato l’affidamento, cioè la Regione Campania nell’affidamento precedente, rispetto a quello che ha effettuato l’affidamento per cui è causa, cioè Soresa S.p.A. Il Collegio ritiene tuttavia che il rilievo di AON S.p.A. non sia condivisibile, in quanto So.Re.Sa. S.p.A. (Società Regionale per la Sanità) è una società strumentale della Regione Campania, istituita dalla Regione stessa per attuare strategie di razionalizzazione della spesa sanitaria, e in tale ambito, la Regione le ha attribuito il ruolo di centrale acquisti per le aziende del servizio sanitario regionale e la gestione del ripiano del debito pregresso, secondo disposizioni regionali. Operando esclusivamente nell’interesse del socio unico (la Regione Campania stessa) e delle aziende sanitarie, è soggetta al controllo analogo da parte della Regione. Tali considerazioni evidenziano la sostanziale identicità, ai fini che qui interessano, tra regione Campania e Soresa S.p.A.
Ne consegue la violazione del principio di rotazione.
COMMENTO PERSONALE:
Dal punto di vista strettamente formale si può notare che l’Articolo 49 si riferisce alla “Stazione appaltante” e in questo caso le stazioni appaltanti erano effettivamente diverse.
Interessante anche l’inquadramento nell’ambito dello ‘stesso settore di servizi’ del servizio di “advisory” e del servizio di “risk assessment”.
Interessante non tanto nel merito quanto perché – come già evidenziato in altri contributi- la rotazione ha un ambito oggettivo di applicazione del tutto indefinito per non dire vago. Chi ci dice infatti cosa significa ‘stesso settore’? nessuno. Al momento ce lo può dire solo un giudice ex post.
Tra l’altro -come già evidenziato in altro contributo- l’applicazione della rotazione nell’ambito dello ‘stesso settore’ porta ad una conseguenza assurda.
Esempio:
Il Comune X affida a Gennaio 2025 il servizio di pulizia della sede comunale a Tizio per 3 anni.
Il Comune Y affida a Febbraio 2025 il servizio di pulizia delle biblioteche comunali a Caio per 3 anni.
Pertanto, con quest’ultimo affidamento, il Comune ha interrotto rispetto a Tizio la ‘consecutività’ degli affidamenti e quindi a Gennaio 2028 potrà di nuovo affidare a Tizio lo stesso servizio di pulizia della sede comunale.
Non ci piace questa interpretazione?
Bene, allora dobbiamo accogliere l’altra opzione interpretativa per cui la rotazione non opera per ‘settore di servizi’ bensì per servizi identici; ma allora la sentenza di cui sopra è da riformare.
Rimando a questo contributo per un’analisi delle possibili soluzioni interpretative che comunque portano tutte a risultati inaccettabili.
La rotazione miete ancora vittime!
BERTELLI FRANCESCO

