Come noto il Nuovo Codice ha disposto che il RUP può far parte della Commissione giudicatrice.
Per il sottosoglia l’articolo 51 dispone: <<Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.>>.
All’interno dell’articolo 93 (comma 3, secondo inciso) si trova poi che << Della commissione giudicatrice può far parte il RUP.>>.
Un RUP molto attento ci segnala però che l’articolo 7, comma 1 Lett. E, dell’Allegato I.2 al Codice, prescrive: <<il RUP (..) in caso di procedura che prevede l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l’esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice>>.
A nostro avviso un’interpretazione coordinata e sistematica delle due disposizioni, apparentemente contrastanti, è la seguente.
Il RUP, nelle sue funzioni di RUP, non può svolgere poteri valutativi dell’offerta tecnica ed economica, fermo restando che qualora il RUP sia membro della Commissione, in qualità di Commissario, può -ovviamente- svolgere poteri valutativi.
In altre parole, l’articolo 7, comma 1 Lett. E, dell’Allegato I.2, non fa che sancire l’autonomia valutativa della Commissione o, per dirla al rovescio, il divieto di intromissione del RUP nelle valutazioni della Commissione. Principio questo noto e su cui si trova copiosa e pacifica giurisprudenza. Il RUP (in qualità di RUP), rispetto ai lavori della Commissione, non può che svolgere una verifica formale di regolarità dell’attività svolta dalla stessa (oltre ovviamente alla valutazione di congruità di cui è titolare eventualmente con il supporto della Commissione).
Tuttavia, qualora il RUP sia Commissario allora, nella sua veste di Commissario, potrà svolgere attività valutative.
Ringraziamo la Dott.ssa Agnese Mazzanti del Comune di Campo nell’Elba per averci evidenziato la questione.

