Responsabilità da errore progettuale. La verifica del progetto da parte della Stazione Appaltante non è un’attività di rifacimento e correzione della progettazione. Corte dei Conti n. 72 del 26 maggio 2026
<<Per quanto riguarda le prove di piastra, afferendo le stesse evidentemente ad una scelta di natura progettuale/esecutiva, come emerge anche dalla CTU, si ritiene che non potessero ricadere nell’ambito di responsabilità del RUP, bensì del Progettista e del Direttore dei Lavori – soggetti individuati e dotati delle competenze tecniche necessarie ad assumere le scelte progettuali e ad eseguire il contratto d’appalto – in considerazione altresì dell’ambito della verifica rimessa al RUP dagli artt. 55 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, applicabile ratione temporis, secondo cui l’attività di verifica che è demandata alla Stazione appaltante non è un’attività di “rifacimento e correzione della progettazione”, ma consiste in un’attività istruttoria e di controllo dei livelli di progettazione, eseguita in contraddittorio con il progettista, con lo scopo di accertare la rispondenza degli elaborati di progetto e la loro conformità alla normativa vigente, senza entrare nel merito delle scelte progettuali, che ricadono unicamente sul progettista.>>;

