L’esercizio del rinnovo costituisce una facoltà per l’Amministrazione e non un obbligo. TAR Venezia n. 1848 del 25 settembre 2026
<<La clausola non contemplava alcun rinnovo automatico, né attribuiva al concessionario un diritto alla prosecuzione del rapporto alla scadenza, ma riservava al Comune la scelta discrezionale se rinnovarlo o meno (..)
La ricorrente non dispone, per converso, di un autonomo titolo per pretendere il rinnovo del contratto.
Dunque la clausola in questione consentiva al Comune, ricorrendone i presupposti, di optare per la prosecuzione del rapporto, ma non attribuiva al concessionario uscente una il diritto al rinnovo per ulteriori sei anni.
Né conduce a diversa conclusione la circostanza che il rinnovo fosse stato espressamente previsto dagli atti della procedura originaria e dal contratto. Tale previsione rendeva astrattamente possibile la prosecuzione del rapporto senza una nuova procedura competitiva, nei limiti consentiti dalla disciplina vigente, ma non trasformava tale possibilità in un obbligo del Comune.
Il rinnovo richiedeva comunque una nuova determinazione dell’Amministrazione circa la perdurante rispondenza all’interesse pubblico della prosecuzione del rapporto con il medesimo concessionario.
In tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che gli atti di rinnovo implicano una nuova valutazione della compatibilità della prosecuzione del rapporto con l’interesse pubblico e che, in materia di concessioni, non è configurabile un rinnovo tacito, per fatti concludenti o automatico, occorrendo una manifestazione espressa della volontà dell’Amministrazione (Cons. Stato, Sez.VII, 23 agosto 2024, n. 7220).
La tesi della ricorrente finirebbe, pertanto, per trasformare una clausola attributiva di una facoltà all’Amministrazione in un sostanziale diritto del concessionario uscente alla prosecuzione del rapporto (..)
Inoltre la scelta dell’Amministrazione di non esercitare la facoltà di rinnovo e di attivare il confronto concorrenziale per il nuovo affidamento della concessione costituisce una tipica espressione della discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione.
Alla medesima conclusione si giunge muovendo dalla distinzione tra rinnovo e proroga tecnica.
Il rinnovo presuppone una nuova determinazione dell’Amministrazione di proseguire, per un ulteriore periodo contrattualmente predeterminato, il rapporto con il medesimo concessionario e quindi una nuova manifestazione della volontà negoziale; la proroga tecnica determina, invece, soltanto la prosecuzione temporanea di quello preesistente per il tempo necessario ad assicurare la continuità del servizio nelle more dell’individuazione del nuovo contraente (Cons. Stato, Sez. III, 22 luglio 2026, n. 5963).>>

