Coperture assicurative per dipendenti pubblici? Le polizze possono coprire anche da responsabilità amministrativa – erariale? Sì, ma soltanto per progettisti e verificatori. Corte dei conti N. 19 del 2 ottobre 2025
Il Codice dei contratti pubblici prevede la copertura assicurativa in relazione alle attività incentivabili.
La copertura assicurativa può comprendere anche la responsabilità amministrativa – contabile (in deroga all’art. 3, comma 59, della l. 244/2007) o, invece, riguarda soltanto la responsabilità civile per danni a terzi?
La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, nel confermare l’obbligo generale di copertura assicurativa per le attività incentivabili ai sensi dell’Allegato I.10 (Parere MIT n. 2163 del 07/04/2025), chiarisce che, eccezionalmente, la copertura assicurativa può coprire anche da responsabilità amministrativa – erariale (in deroga al divieto generale all’art. 3, comma 59, della l. 244/2007) ma soltanto per le attività di progettazione e di verifica dei progetti, in quanto espressamente previste dal Codice dei contratti pubblici (Art. 5, comma 1, Lett. E, Punto 9; Art. 37 comma 3; Art. 42, comma 2) e in quanto “parrebbe difficile configurare danni a terzi”.

