Le categorie SOA di importo superiore al 10% o a 150.000 DEVONO essere indicate come SOA scorporabili per le quali è richiesta la qualificazione obbligatoria. Delibera ANAC n. 278 del 7 luglio 2026
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibera n. 278 del 7 luglio 2026, ha chiarito che l’indicazione di SOA secondarie cd. scorporabili non costituisce una merca facoltà bensì un obbligo quando ricorra una delle seguenti condizioni:
-incidenza percentuale superiore al 10%;
-valore superiore a 150.000 Euro.
ATTENZIONE però che se è vero che l’obbligo scatta a partire da queste soglie è possibile (almeno secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato n. 10162 del 22 dicembre 2025) che si individuino SOA secondarie (motivandolo) anche al di sotto delle suddette soglie e, in tal caso, l’indicazione determina altresì l’obbligo di qualificazione, anche se di valore inferiore alle suddette soglie.
Pertanto; ATTENTI RUP ! ! ! o dite ai progettisti di assorbire le scorporabili di valore inferiore al 10% nelle generali (es. prevalente), oppure, se vengono scorporate, a quel punto, sono a qualificazione obbligatoria esattamente come tutte le altre categorie (almeno secondo questo Consiglio di Stato).
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