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Appalti a corpo, misura e modifiche contrattuali

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Appalti a corpo, misura e modifiche contrattuali

 

QUESITO

L’appaltatore propone all’Amministrazione una diversa modalità di esecuzione delle lavorazioni precisando che talune lavorazioni indicate dal computo non verranno svolte garantendo comunque il risultato finale.

L’appaltatore ritiene che, trattandosi di appalto a corpo, il corrispettivo contrattuale non cambia.

 

RISPOSTA

La richiesta dell’appaltatore è errata in quanto una diversa modalità di esecuzione delle lavorazioni rappresenta una modifica contrattuale (art. 120) e non una mera differenza quantitativa delle unità di lavorazioni.

Il fatto che l’appalto sia ‘a corpo’ significa che il corrispettivo non è determinato in relazione alla mera somma quantitativa delle unità di lavorazioni come negli appalti a misura. Elemento caratterizzante l’appalto a corpo è che il prezzo viene determinato in una somma fissa che non può subire, di regola, modifiche in relazione alla quantità delle prestazioni effettivamente eseguite.

Tuttavia, in questo caso, si ha una modifica delle lavorazioni e non una mera diversa quantità delle stesse.

La diversa modalità di esecuzione delle lavorazioni integra appunto una modifica contrattuale (ex. Art. 120) che deve essere relazionata dal DL e approvata dal RUP.

Quindi il corrispettivo cambia.

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