La revisione prezzi nel quadro economico?
L’articolo 5 comma 1 lettera E (Allegato I.7) prevede che all’interno delle somme a disposizione, del quadro economico, siano computati anche gli “accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice”.
Parimenti, l’articolo 60, comma 5, lettera A), prescrive che “per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento”.

