Attenzione alla scadenza della qualificazione annuale ai sensi dell’articolo 11 comma 4.
Molte Amministrazioni mi stanno segnalando che a fronte di una istanza di qualificazione inviata a giugno / luglio 2025, la scadenza in piattaforma ANAC risulta a giugno / luglio 2026 e non invece a giugno / luglio 2027 considerata la durata biennale della qualificazione.
Il motivo risiede nell’articolo 11 comma 4 dell’Allegato II.4 in base al quale <<Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il medesimo livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio è superiore a quello necessario per la qualificazione di livello inferiore, incrementato di almeno del 5 per cento.>>.
In pratica, se al momento dell’invio dell’istanza di qualificazione ne usciva un risultato di livello inferiore a quello precedente (ma comunque almeno sufficiente per ottenere il livello inferiore rispetto a quello precedente) l’Autorità, facendo applicazione dell’articolo 11 comma 4, confermava di diritto PER SOLO UN ANNO la qualificazione nel livello precedentemente posseduto.
Ecco quindi svelato il misterioso motivo per cui la qualificazione risulta avere – in molti casi- una scadenza annuale e non biennale.
Si consiglia quindi di entrare, con il profilo RASA, all’interno della sezione ANAC concernente la qualificazione e verificare.
ESEMPIO.
L’Amministrazione di Paperopoli era qualificata fino a giugno 2025 al massimo livello in SF1.
A Luglio 2025, invia nuova istanza e ottiene un punteggio pari a 46 punti non sufficiente a riottenere la classifica massima SF1 per cui sono richiesti 50 punti.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 4, l’Autorità ha riconosciuto comunque la classifica massima ‘SF1’ tuttavia soltanto per un anno.

