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CAM nei servizi di trasporto scolastico? Si, ma in che misura?

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CAM nei servizi di trasporto scolastico? Si, ma in che misura?

 

Con Delibera ANAC n. 438 del 11 novembre 2025

(https://www.anticorruzione.it/en/-/news.21.11.25.trasporto.scolastico) l’Autorità ha affermato l’illegittimità di una procedura avviata per l’affidamento di servizi di trasporto scolastico in deroga esplicita a talune prescrizioni CAM adducendo “la scarsa presenza di operatori economici in grado di eseguire il servizio con mezzi della tipologia prevista dal DM del 2021”.

 

COMMENTO PERSONALE:

Ritengo, in generale, corretta la decisione dell’Autorità nella misura in cui i CAM sono obbligatori per quanto concerne le clausole contrattuali e le specifiche contrattuali e pertanto non suscettibili di deroga.

A mio personale avviso, tuttavia, l’ANAC, nel caso di specie, cade in errore nel momento in cui afferma che <<dalla lettura congiunta delle due sezioni (E ed I) del decreto recante i citati CAM veicoli, si evince l’obbligo dell’aggiudicatario di servirsi, in fase di esecuzione contrattuale, della tipologia di mezzi rispondenti alle specifiche tecniche indicate alla lett. E), nelle percentuali e con i requisiti tecnici ivi indicati.>>.

A ben vedere infatti, secondo il mio parere, soltanto la Sezione ‘I’, dei citati CAM, si applica ai servizi, mentre le precedenti sezioni si applicano ai contratti di acquisto, leasing, locazione, noleggio.

La citata Sezione ‘I’, prevede (oltre alla parte per ‘Grassi ed oli lubrificanti’), <<I veicoli adibiti al trasporto acquistati o acquisiti in leasing, locazione o noleggiati devono essere conformi alle specifiche tecniche dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi ed in possesso dei mezzi di prova previsti in calce a ciascun criterio.>>

Non a caso, e coerentemente con quanto sopra, per quanto concerne le modalità di verifica sul punto, i CAM dispongono: << l’aggiudicatario comunica le eventuali esigenze di sostituzione dei veicoli al direttore dell’esecuzione del contratto unitamente alle caratteristiche ambientali dei veicoli che si intendono acquistare. Entro 30 gg dall’acquisto, dal noleggio o dal leasing, trasmette i contratti a tal fine stipulati, allegando i mezzi di prova previsti in calce a ciascun criterio ambientale. Il direttore dell’esecuzione del contratto verifica la veridicità delle informazioni rese anche con sopralluoghi e attraverso la richiesta di altra documentazione probatoria pertinente.>>.

Piaccia o meno, il tenore letterale è abbastanza chiaro e la medesima previsione la si ritrova sia nelle clausole contrattuali sia nelle modalità di verifica.

Ne concludo che, a mio avviso, l’applicazione dei CAM ai servizi di trasporto è limitata, ad oggi, a quanto previsto nella Sezione ‘I’ e non anche a quanto previsto nelle precedenti Sezioni che concernono i contratti di acquisto, leasing, locazione, noleggio.

 

FRANCESCO BERTELLI

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