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CIG e somma urgenza. Parere MIT n. 3811 del 19 novembre 2025

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CIG e somma urgenza. Parere MIT n. 3811 del 19 novembre 2025

Diceva Carmelo Bene che “l’urgenza è la forma che viene prima del contenuto”.

Non sappiamo se avessero in mente questo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rispondendo al Quesito del Servizio Supporto Giuridico n. 3811 del 19 novembre 2025. L’interrogante, citando l’art. 140 del Codice, chiede lumi sulla necessità di acquisire il CIG per gli affidamenti diretti disposti in seno alla predetta fattispecie. In altre parole, ci si arrovella sulla possibilità di “escludere”, in senso pieno o in senso lato, gli affidamenti diretti di contratti “in somma urgenza” dalla disciplina più generale in materia di CIG, tracciabilità e digitalizzazione.

Il Servizio Supporto Giuridico del Ministero, dopo aver puntigliosamente ribadito la propria estraneità alla materia “aspra e forte” della tracciabilità finanziaria (della serie: “allontana da me questo calice”), continua ricordando che “appare necessario chiarire che anche per gli affidamenti di lavori in somma urgenza ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 36/2023 è obbligatorio acquisire il Codice Identificativo Gara (CIG)”. Del resto, l’essenziale, tanto quanto il banale, è invisibile agli occhi.

Sul punto, l’ANAC è del resto già molto esplicita. Se scorriamo le FAQ sulla tracciabilità finanziaria, in materia di contratti stipulati in via d’urgenza, l’Autorità afferma che il CIG deve essere richiesto senza alcuna eccezione, inserendolo “al più tardi nella lettera d’ordine”. In altre parole, la somma urgenza interviene nella fattispecie modificando la successione temporale degli adempimenti (l’esecuzione della prestazione potrà facilissimamente e sensatissimamente precedere la richiesta del CIG), ma senza configurare un caso di esclusione o estraneità alla disciplina della tracciabilità finanziaria, ma nemmeno alla disciplina della digitalizzazione. Nelle schede che l’orchestratore mette a disposizione per comunicare gli affidamenti diretti, la somma urgenza è un semplice “campo” da valorizzare positivamente o negativamente. Se ricorre, si indica, se non ricorre, non si indica. Ma le schede rimangono le stesse.

Chi andasse perciò cercando, fra i rami della giungla, una scheda “perduta” e dedicata tutta ai contratti stipulati in via d’urgenza, rimarrebbe fatalmente deluso…

 

MARCO BARUZZO

 

Di seguito il recente Parere MIT n. 3811 del 19 Novembre 2025

https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3811   

Oggetto: Richiesta informazioni su acquisizione cig per lavori di somma urgenza

Quesito:

A seguito di procedura per lavori di somma urgenza ai sensi dell’ art 140, si è giunti alla fase di liquidazione della ditta esecutrice: Si chiede cortesemente di chiarire quanto segue: – è necessario acquisire il CIG anche per questo tipo di affidamento? – in caso affermativo, con quali modalità deve essere richiesto? – qual’ è la piattaforma da utilizzare e quale procedura va seguita?

Risposta aggiornata

Questo servizio non fornisce indicazioni in ordine all’acquisizione dei CIG in quanto tale competenza è devoluta esclusivamente ad ANAC ed ai servizi dedicati ai quali rivolgersi, anche per richiedere informazioni in ordine alle modalità operative, di compilazione delle schede ed utilizzo di piattaforme. Tuttavia, in termini generali, ribadendo l’estraneità del servizio rispetto al quesito posto, appare necessario chiarire che anche per gli affidamenti di lavori in somma urgenza ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 36/2023 è obbligatorio acquisire il Codice Identificativo Gara (CIG). L’obbligo riguarda tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro e si applica indipendentemente dalla natura emergenziale della procedura.

 

MARCO BARUZZO

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