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Il principio del risultato nella relazione di accompagnamento al Codice

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Il principio del risultato nella relazione di accompagnamento al Codice 

 

La relazione al Codice fornisce elementi per “un’interpretazione autentica” delle norme.

• Il principio del risultato quale ‘criterio prioritario di bilanciamento con altri principi’ (PAGINA 10): <<il principio del risultato (art. 1) è destinato ad operare sia come criterio prioritario di bilanciamento con altri principi nell’individuazione della regola del caso concreto, sia, insieme con quello della fiducia nell’azione amministrativa (art. 2), come criterio interpretativo delle singole disposizioni>>

(PAGINA 15-16) <<La disposizione in esame evidenzia la natura fondante dei primi tre principi, che devono essere utilizzati per sciogliere le questioni interpretative che le singole disposizioni del codice possono sollevare. Nel dubbio, quindi, la soluzione ermeneutica da privilegiare è quella che sia funzionale a realizzare il risultato amministrativo, che sia coerente con la fiducia sull’amministrazione, sui suoi funzionari e sugli operatori economici e che permetta di favorire il più ampio accesso al mercato degli operatori economici.>>


• Il principio del risultato come strumento di discrezionalità delle Stazioni Appaltanti (PAGINA 11): <<Il progetto di nuovo codice, nella consapevolezza dei rischi che sono talvolta correlati a un uso inappropriato dei principi generali (e in particolare alla frequente commistione tra principi e regole), ha inteso affidare alla Parte I del Libro I il compito di codificare solo principi con funzione ordinante e nomofilattica. In questa direzione, si è voluto dare un contenuto concreto e operativo a clausole generali altrimenti eccessivamente elastiche (si veda ad esempio la specificazione del concetto di buona fede, anche ai fini delle reciproche responsabilità della stazione appaltante e dell’aggiudicatario illegittimo), oppure utilizzare la norma-principio per risolvere incertezze interpretative (ad esempio, i principi che delimitano il campo di applicazione del codice, enucleando i rapporti tra appalti e contratti gratuiti da un lato e affidamenti di servizi sociali agli enti del terzo settore dall’altro) o per recepire indirizzi giurisprudenziali ormai divenuti “diritto vivente” (come ad esempio nel caso della norma sulla tassatività delle cause di esclusione e sul correlato regime delle clausole escludenti atipiche). Più in generale, attraverso la codificazione dei principi, il nuovo progetto mira a favorire una più ampia libertà di iniziativa e di auto-responsabilità delle stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità (amministrativa e tecnica) in un settore in cui spesso la presenza di una disciplina rigida e dettagliata ha creato incertezze, ritardi, inefficienze.>>


• Il principio del risultato come strumento precettivo dotato di immediata valenza operativa (PAGINA 11): <<Ciò in quanto la legge – soprattutto un codice – non può inseguire la disciplina specifica di ogni aspetto della realtà, perché si troverà sempre in ritardo, ma deve invece fornire gli strumenti e le regole generali e astratte per regolarla. L’idea, quindi, è stata quella non tanto di richiamare i principi “generalissimi” dell’azione amministrativa (già desumibili dalla Costituzione e dalla legge n. 241/1990), ma di fornire una più puntuale base normativa anche a una serie di principi “precettivi”, dotati di immediata valenza operativa, che vanno in parte a soppiantare la struttura normativa rigida, dettagliata, a volte contraddittoria, attraverso la quale detti principi hanno finora trovato spazio angusto, nel tessuto normativo.


• La concorrenza come mero strumento per il raggiungimento del risultato del “preminente interesse della committenza” (PAGINA 11): <<La codificazione dei principi mira a realizzare, fra gli altri, i seguenti obiettivi: ribadire che la concorrenza è uno strumento il cui fine è realizzare al meglio l’obiettivo di un appalto aggiudicato ed eseguito in funzione del preminente interesse della committenza (e della collettività) (cfr. art. 1, comma 2);>>


• Il principio del risultato quale strumento di superamento della cd. burocrazia difensiva (PAGINA 11): b) accentuare e incoraggiare lo spazio valutativo e i poteri di iniziativa delle stazioni appaltanti, per contrastare, in un quadro di rinnovata fiducia verso l’azione dell’amministrazione, il fenomeno della cd. “burocrazia difensiva”, che può generare ritardi o inefficienze nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti (cfr. art. 2, comma 2).


• Il principio del risultato, “un cambio di passo rispetto al passato” (PAGINA 11): Fondamentale, in questo rinnovato quadro normativo, è l’innovativa introduzione dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato (la cui pregnanza è corroborata dalla stessa scelta sistematica di collocarli all’inizio dell’articolato) i quali, oltre a cercare un cambio di passo rispetto al passato, vengono espressamente richiamati come criteri di interpretazione delle altre norme del codice e sono ulteriormente declinati in specifiche disposizioni di dettaglio (ad esempio, in tema di assicurazioni).


• Il principio del risultato per il superamento del formalismo e per l’individuazione dell’offerta maggiormente qualitativa (PAGINA 151): <<L’art. 101 disciplina il c.d. soccorso istruttorio, riprendendo la disciplina vigente in aderenza con le indicazioni della direttiva con alcune novità dirette a semplificare e chiarire profili che hanno dato luogo a difficoltà applicative: oltre alla logica semplificatoria, la disposizione tende ad evitare nei limiti del possibile, e nel rispetto del principio della par condicio, che lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da eccessivo formalismo, che può pregiudicare la qualità dell’offerta e il pieno raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara. Chiave interpretativa della norma è pertanto la leale collaborazione delle parti (amministrazione appaltante e operatori economici), ispirata alla fiducia nell’attività dell’amministrazione e alla responsabilità dell’operatore economico, secondo i noti principi di buona fede, il tutto evidentemente nel rispetto del principio della par condicio.>>

 

COMMENTO PERSONALE: Il Nuovo Codice dei contratti pubblici ha sancito, al primo articolo, il principio di risultato e, nella relazione accompagnatoria al codice, viene esaltato come principio supremo dei contratti pubblici; nei fatti, però, si leggono quotidianamente Sentenze (Vd. Cons. Stato, V, 04 novembre 2025, n. 8567) dalle quali emerge che la materia dei contratti pubblici è, tutt’oggi, spesso, ancorata ad un formalismo esasperato.

Insomma, da quanto emerge dal nuovo codice (e dalla relativa relazione di accompagnamento) sembrerebbe che il principio del risultato dovesse essere più importante di “formalità” afferenti la partecipazione alla procedura, soprattutto quando le citate “formalità” siano effettivamente tali e non configurino una effettiva e concreta lesione della parità di trattamento. In sostanza, la violazione della parità di trattamento rileverebbe soltanto quando vi siano circostanze sostanziali e non quando vengano dedotti vizi di natura essenzialmente cartolare di un dato fattuale riscontrabile. Tuttavia, per il momento questo “cambio di passo” fatica ad entrare nel cd. diritto vivente. Pian piano qualche pronuncia in tal senso c’è; ma se ne leggono, tutt’oggi, ancora, tantissime di segno opposto.

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