supportoappalti.com

“E io pago!” Il problema dei tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione

Condividi

Condividi su facebook
Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su email

“E io pago!” Il problema dei tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione

 

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le fatture commerciali entro 30 giorni dalla data di ricevimento; fanno eccezione gli enti del servizio sanitario nazionale e le transazioni commerciali per le quali è consentita una scadenza superiore in ragione della particolare natura del contratto o di talune sue caratteristiche; in ogni caso, il termine di scadenza non può superare il limite massimo di 60 giorni.

 

Le predette scadenze sono stabilite dalla direttiva europea n. 2011/7/UE in materia di pagamenti dei debiti commerciali, recepita, a livello nazionale, con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che ha modificato il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il rispetto delle scadenze, oltre a rappresentare un indicatore di efficienza amministrativa, costituisce un fattore di cruciale importanza per il buon funzionamento dell’economia nazionale.

 

La Commissione europea effettua un puntuale e rigoroso controllo dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni sia in relazione alla procedura di infrazione, avviata nei confronti dello Stato italiano per violazione della predetta direttiva, sia ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Riforma 1.11 del PNRR.

 

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato svolge un ruolo primario nel monitoraggio dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, attraverso l’utilizzo della Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), realizzata e gestita dallo stesso Dipartimento. Con l’introduzione della obbligatorietà della fatturazione elettronica (31 marzo 2015), la Piattaforma acquisisce direttamente, tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI), tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni e, previa comunicazione di queste ultime, la registrazione dei relativi pagamenti. Successivamente, con l’integrazione del sistema Sicoge e la piena operatività dell’applicativo “Siope Plus” (a partire dal 2019), i pagamenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali vengono acquisiti dalla Piattaforma direttamente dai sistemi gestionali.

 

Sulla base delle informazioni contenute nella PCC, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato elabora ed aggiorna, con cadenza periodica, gli indicatori dei tempi di pagamento e la stima del debito commerciale; i risultati sono illustrati ed analizzati nell’ambito di specifiche note tematiche di approfondimento e monitoraggio curate dal Servizio Studi Dipartimentale.

 

La disciplina di riferimento in materia di lotta contro i ritardi di pagamento è contenuta nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante “ Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, come novellato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante “ Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”.

 

In estrema sintesi, la predetta normativa fissa, in via generale, all’articolo 4 (Termini di pagamento), in trenta giorni il periodo – decorrente dalla data di ricevimento, da parte del debitore, della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente – entro cui il pagamento deve essere effettuato, a pena di esborso di interessi moratori ed eventuali ulteriori oneri per risarcimento dei costi sostenuti dal creditore per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Tale periodo è esteso fino a 60 giorni per il settore sanitario e, in via straordinaria, per alcune transazioni esterne al predetto settore purché risulti giustificato dalla tipologia del contratto e previsto in forma scritta.

 

Ecco la “lettera” dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002:

 

1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

 

2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

 

3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell’articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

 

4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

 

5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:

a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

 

6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo

 

7. L’accordo deve essere provato per iscritto.

Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

 

La stessa ANAC, pronunciandosi con un parere consultivo del 10 aprile 2024 in ordine a una clausola contrattuale che, in violazione del predetto d. lgs. n. 231 del 2002, prevedeva un termine di pagamento di 120 giorni, ha parlato di una “limitazione all’autonomia contrattuale e alla derogabilità della disciplina dei termini prorogabili solo nella misura massima di giorni sessanta, nei casi in cui la natura particolare del contratto o talune sue caratteristiche ne giustifichino oggettivamente la proroga, previa approvazione per iscritto della relativa clausola contrattuale”.


Marco Baruzzo

Potrebbe interessarti anche

Hai bisogno di supporto per un progetto?

Contatta il nostro staff di professionisti per una prima consulenza completamente gratuita.