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Qual è la soglia europea per le istituzioni scolastiche? Nota ANAC del 7 ottobre 2025

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Qual è la soglia europea per le istituzioni scolastiche? Nota ANAC del 7 ottobre 2025.

Nella Nota ANAC del 7 ottobre 2025 si chiarisce che “Essendo inquadrati come amministrazioni sub centrali, gli istituti scolatici possono affidare appalti di servizi e forniture con le modalità previste dall’art. 62, comma 6, lett. c) fino alle soglie previste dell’art. 14, comma 1, lett. c).”

Colpo di scena! E soprattutto “colpo basso” per il Ministero dell’Istruzione che, da ultimo, con il quaderno n. 1 affermava quanto segue: <<Infine, si precisa che il Ministero ha individuato quale soglia comunitaria rilevante per le Istituzioni Scolastiche ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di forniture e di servizi, la soglia di minore entità, pari ad € 143.000,00 IVA esclusa (per le procedure avviate fino al 31 dicembre 2023, pari a € 140.000,00), individuata dalla normativa con riferimento alle autorità governative centrali, in luogo della soglia di maggiore importo pari ad € 221.000,00 IVA esclusa (per le procedure avviate fino al 31 dicembre 2023, pari a € 215.000,00) prevista per le amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali.>>.

Effettivamente, a ben vedere, a definire le <<amministrazioni centrali>> ci pensa l’articolo 1, comma 1, lettera C) dell’Allegato I.1 al codice (in osservanza dell’Allegato I alla Direttiva UE 24/2014) che riporto di seguito: “«amministrazioni centrali», Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale, Ministero dell’interno (incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco), Ministero della giustizia e uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace), Ministero della difesa, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali (incluse le sue articolazioni periferiche), Ministero della salute, Ministero dell’istruzione e merito, Ministero dell’università e della ricerca, Ministero della cultura (comprensivo delle sue articolazioni periferiche), Ministero del turismo, CONSIP S.p.A. (solo quando CONSIP agisce come centrale di committenza per le amministrazioni centrali), Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e i soggetti giuridici che sono loro succeduti”.


Le <<Amministrazioni sub-centrali>> trovano invece definizione alla lettera D) dello stesso articolo (in osservanza dell’articolo 2 comma 3 alla Direttiva UE 24/2014) come “tutte le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali di cui alla lettera c)”.

Pertanto, le Istituzioni Scolastiche non rientrando nell’elenco della citata Lettera C dovrebbero inquadrarsi quali Amministrazioni Sub-Centrali per le quali la soglia è attualmente pari a 221.000 Euro (e non 143.000).

In questi termini si era già espresso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il Parere MIT n. 2188 del 07.04.2025 (https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2188) nel quale il MIT chiariva che <<Riguardo al tema posto si rimanda all’allegato I.1 al nuovo codice dei contratti di cui al D. Lgs n. 36/2023 relativo a “Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (art. 13, comma 6 del Codice)” ed in particolare all’art. 1 “Definizioni dei soggetti” comma 1 lettere c) e d). In base alla lettera d), secondo cui per amministrazioni sub-centrali si intendono tutte le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali di cui alla lettera c). Considerato che per il Ministero dell’università e della ricerca le articolazioni territoriali non sono state incluse nella lettera c) sopra richiamata, si ricava che la stazione appaltante richiedente rientra nelle stazioni appaltanti sub-centrale. Pertanto, la soglia di rilevanza europea di cui all’art. 14 comma 1 è quella di cui alla lettera c)>>.

 

COMMENTO PERSONALE:

Se, come pare, le Istituzioni Scolastiche sono da considerarsi Amministrazioni Sub-centrali è evidente che l’”interpretazione” fornita dal Ministero dell’Istruzione è in contrasto, in primis, con il Codice dei Contratti pubblici e, secondariamente, con la Direttiva UE 2014/24.

È fuori di ogni dubbio che il Ministero dell’Istruzione non possa “fissare” delle soglie diverse da quelle previste dalla Legge.

A dirla tutta, neanche il Legislatore Italiano potrebbe fissare delle soglie diverse da quelle previste dalla normativa euro-unitaria (in primis, perché le Direttive sono gerarchicamente superiori alla normativa domestica, secondariamente per il cd. divieto di gold plating) figuriamoci un quaderno del ministero dell’istruzione…

Fino a prova contraria (e a dire il vero qualcuna ce n’è) viviamo in uno stato di diritto dove tutti (Ministeri compresi) sottostanno alla Legge.

È auspicabile pertanto che il Ministero dell’Istruzione faccia chiarezza.

 

BERTELLI FRANCESCO

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