Incentivi per funzioni tecniche tra vecchio e nuovo codice in presenza di regolamento adottato in vigenza del precedente codice e nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento.
UN CASO
In primo luogo, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 45 comma 3, l’Ente, entro 30 giorni dal primo luglio 2023, deve adottare un atto che disciplini i criteri del riparto (non necessariamente un regolamento).
Secondariamente, si evidenzia che la norma regolamentare (non prevedendo, nel caso di specie, clausole di adeguamento automatico a sopravvenute modifiche normative, né limiti di durata) rimane vigente fintantoché non risulti abrogata da una successiva norma imperativa di Legge o da un successivo regolamento.
L’atto regolamentare costituisce pertanto una normativa speciale rispetto alla Legge, configurando un auto-vincolo per l’Ente, purché non violi norme imperative di Legge, ancorché sopravvenute.
In altre parole, allo stato attuale, la Vs. disciplina degli incentivi è costituita dal regolamento (“vecchio”) vigente:
-1- integrato dalle norme di Legge sopravvenute, in quanto compatibili con lo stesso;
-2- derogato dalle norme di Legge sopravvenute imperative e che, pertanto, vanno ad etero-integrare, per sostituzione, lo stesso.
Con riguardo alla prima opzione, si fa riferimento a quei casi nei quali la sopravvenuta Legge va a regolare delle fattispecie non disciplinate dal regolamento (“vigente”): la Legge sopravvenuta integra, “per aggiunta”, le lacune della normativa regolamentare.
Con riguardo alla seconda opzione, si fa riferimento a quei casi nei quali la sopravvenuta Legge abbia carattere imperativo e pertanto va a sostituire lo stesso: la Legge sopravvenuta sostituisce la norma regolamentare in contrasto con questa.
Deve inoltre evidenziarsi che il nuovo regolamento (in fase di adozione), dispone la retroattività dello stesso al primo luglio 2023, con conseguente applicazione dello stesso per le procedure avviate a partire da tale data (in coerenza con l’articolo 226, comma 2).
Per quanto concerne il limite della metà del trattamento economico complessivo annuo lordo, previsto dal precedente codice (oggi aumentato al limite del trattamento economico complessivo annuo lordo), si ritiene che lo stesso continui ad operare, in forza di legge, per tutte le procedure avviate prima del primo luglio 2023, e, in forza del vostro regolamento (ultra-vigente, fino ad adozione del nuovo). Anche per le procedure avviate dopo il primo luglio 2023, in quanto siffatta norma di Legge non pare assumere il carattere di norma imperativa (limitandosi a prevedere un limite massimo).
In sostanza, la vs. norma regolamentare non si pone in contrasto con una sopravvenuta norma imperativa di Legge, ma anzi si configura come una specificazione della stessa, costituendo un auto-vincolo per l’Ente disposto nel rispetto della Legge (sebbene in parziale violazione dell’articolo 45 comma 3, che impone l’adozione di un atto di regolazione degli incentivi entro 30 giorni dal primo luglio 2023).
A mio parere risulta cedevole -sebbene, in generale, non del tutto destituita di fondamento- l’interpretazione per cui il regolamento, in quanto adottato in attuazione della precedente norma di Legge (ora abrogata), perda automaticamente la sua efficacia. Ciò, in particolare, poiché, nel caso di specie, dall’esame delle norme di regolamento, non si evince un’automatica correlazione tra l’efficacia delle stesse e la perdurante vigenza della precedente normativa; non sembrano esservi, in sostanza, norme di regolamento dalle quali desumersi che l’efficacia del regolamento sia subordinata alla perdurante vigenza del D. lgs. 50/2016.

