Requisito economico finanziario nei servizi di ingegneria e architettura dopo il correttivo.
L’art. 91, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo) ha aggiunto il comma 1 bis, all’articolo 40 dell’Allegato II.12, rubricato “Verifica dei requisiti e delle capacità”.
1. Ai sensi dell’articolo 99 del codice, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 66 del codice alle procedure per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria avviene attraverso il fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24 del codice.
1-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico- finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell’importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell’appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.
COMMENTO:
Il senso della novità normativa è evidentemente quello di estendere la possibilità di partecipare alle gare anche a soggetti che non hanno il requisito del fatturato globale.
A parere di chi scrive, anche considerato che il nuovo comma si inserisce nell’articolo dedicato alle modalità di verifica dei requisiti (in senso lato, di dimostrazione dei requisiti), la nuova disposizione, visto il tenore letterale dello stesso, anche qualora non espressamente esplicitata nella Legge di gara, etero-integra la stessa. Pertanto, anche qualora nel bando non sia espressamente esplicitata questa modalità alternativa di possesso del requisito economico, in ogni caso, gli operatori economici potranno partecipare costituendo la garanzia suddetta in luogo del possesso del fatturato globale. Ciò in osservanza del principio di favor partecipationis sotteso alla nuova disposizione. Ovviamente, in un’ottica di maggiore chiarezza, sarebbe meglio che gli Enti Pubblici esplicitassero chiaramente, nei Bandi, questa modalità alternativa di integrazione del requisito economico.
BERTELLI FRANCESCO

