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COLLAUDO E REQUISITI. APPUNTI

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COLLAUDO E REQUISITI. APPUNTI


ARTICOLO 116, COMMA 4:

Per effettuare le attività di collaudo dei lavori:

A)   le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;

B)   le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità.


ARTICOLO 114, COMMA 4-BIS e 4-TER

4-bis. Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l’incarico con le modalità previste dal codice. Il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell’articolo 29, comma 1, dell’allegato II.14.

4-ter. Il collaudatore o la commissione di collaudo, per lavori di particolare complessità, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico- amministrativa in possesso di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. Il membro o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal collaudatore o dal presidente della commissione. Gli oneri della segreteria sono a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalità di cui all’articolo 29-bis. dell’allegato II.14.

 

ARTICOLO 114, COMMA 6

Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

a)      ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio

a-bis) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello stato in quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di interesse di cui all’articolo 16;

b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di quiescenza per i quali sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all’articolo 16;

c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione del contratto;

d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;

e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

 

ARTICOLO 14 DELL’ALLEGATO II.14

1. Le stazioni appaltanti, entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, attribuiscono l’incarico del collaudo ed eventualmente quello del collaudo statico, secondo quanto indicato nell’articolo 116, comma 4, del codice.

2. Nel caso di lavori che richiedono l’apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento, il collaudo può essere affidato a una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell’incarico di collaudo il possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura e l’abilitazione all’esercizio della professione nonché, a esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l’iscrizione DA ALMENO CINQUE ANNI nel rispettivo albo professionale. Possono essere altresì designati soggetti muniti di altre lauree in discipline tecnico-scientifiche, in relazione alle specificità dell’opera o dei lavori. Inoltre, possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente a un solo componente e con esclusione dell’incarico di presidente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso l’amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera a), dell’allegato I.1 al codice.

4. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ai soggetti di cui al comma 3, terzo periodo, ovvero a un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso l’amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera a), dell’allegato I.1 al codice oppure, se esterno e nei limiti delle attività consentite agli iscritti a una professione regolamentata, a un tecnico diplomato iscritto a un ordine o collegio professionale.

5. Per i lavori per i quali è necessario il collaudo statico, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o a uno dei componenti della commissione di collaudo può essere affidato anche il collaudo statico, purché in possesso dei requisiti specifici previsti dall’articolo 30, comma 5.

6. Ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni nell’ipotesi di cui all’articolo 116, comma 4, quinto periodo, del codice, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;

b) limitatamente a un solo componente, non presidente: laurea o diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze; laurea in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti; altre lauree di carattere tecnico, in relazione alle specificità dell’opera o dei lavori;

c) abilitazione all’esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale:

1) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del codice;

2) da almeno tre anni per il collaudo di lavori di importo inferiore alla soglia di cui al numero 1).


ARTICOLO 30, COMMA 5, ALL.II.14 (COLLAUDO STATICO)

L’affidamento dell’incarico di collaudo statico è disciplinato dall’articolo 116, comma 4, del codice. Ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo statico, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;

b) abilitazione all’esercizio della professione, nonché iscrizione nel rispettivo ordine professionale da ALMENO DIECI ANNI.


ARTICOLO 67, CO. 2 TUE (COLLAUDO STATICO)

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo DA ALMENO DIECI ANNI, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.


ARTICOLO 22 ALLEGATO II.18 (COLLAUDO PER BENI CULTURALI)

1. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l’organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.

2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l’organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento, nonché uno storico dell’arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento.

3. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l’organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l’intervento nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.

4. Possono far parte dell’organo di collaudo, limitatamente a un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell’arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

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