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La procedura negoziata con selezione degli inviti da elenco

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La procedura negoziata con selezione degli inviti da elenco

L’attuale Codice dei Contratti Pubblici (D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D. lgs. 31 dicembre 2024, n. 209) prevede per i contratti pubblici sottosoglia la cd. procedura negoziata su invito ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. c, d, e.

Questa procedura dovrebbe configurare un iter procedimentale semplificato rispetto alle procedure ordinarie (aperta, ristretta, dialogo competitivo, etc.) idoneo a garantire gli obiettivi di tempestività e di non aggravamento del procedimento.

Tuttavia, il Codice vigente, facendo divieto espresso del metodo del sorteggio o di altri metodi casuali (consentiti solo in situazioni particolari e specificamente motivate), impone che la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura avvenga mediante:

A.     la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato per la raccolta di manifestazioni di interesse (pubblicazione da svolgersi, oggi, non più soltanto sul profilo istituzionale dell’Ente ma anche obbligatoriamente in BDNCP – ANAC ex art. 2, co.2, Allegato II.1);

B.     la consultazione di elenchi costituiti ai sensi dell’articolo 3 dell’Allegato II.1 al Codice;

 

Giova evidenziare che l’esperimento di una procedura negoziata preceduta da pubblicazione di avviso di indagine di mercato (opzione A) configura una procedura bi-fasica spesso gravosa in termini di tempestività e di adempimenti amministrativi. Gli operatori economici possono, infatti, rispondere all’avviso di indagine di mercato con una semplice manifestazione di interesse e pertanto, in molti casi, le Amministrazioni si ritrovano a ricevere un numero molto elevato di istanze con conseguente difficoltà di gestione delle stesse e soprattutto un appesantimento complessivo della procedura con ricadute negative anche sulla durata del procedimento e sull’effettiva possibilità di selezionare operatori economici con adeguate capacità.

Anche alla luce di quanto testé evidenziato si ritiene che gli obiettivi di semplificazione e speditezza, insiti nella previsione della procedura negoziata, possano essere effettivamente e concretamente meglio raggiunti attraverso la costituzione di un elenco.

La costituzione di un elenco, difatti, consente alle pubbliche amministrazioni di avviare una procedura negoziata selezionando gli operatori da invitare direttamente dall’elenco senza dover, così, esperire una previa fase di pubblica indagine di mercato.

La procedura negoziata con selezione degli inviti da elenco (opzione B) consente pertanto:

 speditezza del procedimento;

 semplificazione e non aggravamento del procedimento;

 miglior capacità di selezione degli operatori in relazione al contratto da affidare.


Le disposizioni di riferimento sono:

L’ARTICOLO 1, COMMA 3 DELL’ALLEGATO II.1

Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:

a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;

b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;

c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.


L’ARTICOLO 3 DELL’ALLEGATO II.1

1. In alternativa all’indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalità indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui all’articolo 1, comma 3. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. L’avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

2. L’iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell’istanza di iscrizione.

3. La stazione appaltante stabilisce le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi dall’elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

4. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

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