Qualificazione Stazioni Appaltanti per Concessioni. Parere MIT n. 3462 del 3 giugno 2025
https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3462
QUESITO:
Premesso che questa S.A. si è recentemente qualificata per l’esecuzione dei contratti di appalto ottenendo il livello L2 per i lavori e il livello SF1 per i servizi e forniture, si chiede in considerazione a quanto previsto nell’allegato II.4 al codice dei contratti vigente in particolare all’art. 3 c. 5 e all’art. 5 c5, se per i contratti di concessione e partenariato pubblico privato sia possibile la qualificazione per il “solo” ambito di esecuzione, così come previsto per i contratti di appalto, o invece sia prevista un’unica qualificazione complessiva per le fasi di programmazione-affidamento ed esecuzione.
RISPOSTA AGGIORNATA
Per i contratti di concessione e partenariato pubblico-privato (PPP) di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000, l’art. 5 co 5 dell’allegato II.4, così come modificato da d. lgs. n. 209/2024, prevede che la qualificazione sia complessiva e copra le fasi della progettazione e affidamento ed esecuzione. Questo approccio è diverso rispetto ai contratti di appalto, dove è possibile ottenere la qualificazione anche per singole fasi. In base alla suddetta disposizione, pertanto, per le concessioni e PPP di importo superiore alla soglia di 140.000€ le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi. Anche per i lavori, per i contratti di concessione e partenariato pubblico-privato (PPP) di importo pari o superiore a 500.000€ l’art. 3 co 5 dell’allegato II.4, così come modificato da d. lgs. n. 209/2024, prevede che la qualificazione sia complessiva e copra le fasi della progettazione, nell’ipotesi di cui all’art. 193 co 16, e affidamento ed esecuzione; in questi casi le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.
COMMMENTO PERSONALE:
Il MIT offre un’interpretazione strettamente letterale degli articoli 3, comma 5 e 5, comma 5 dell’Allegato II.4. Interpretazione che tuttavia porterebbe a dover far seguire ad una Centrale di Committenza (CUC) un contratto di concessione per conto -ad esempio- di un Comune. Chi conosce un minimo la realtà delle cose sa che questa soluzione interpretativa non è concretamente fattibile.
In primis, vi è un problema di “vicinanza” rispetto al servizio; è chiaro che l’esecuzione del contratto può meglio essere seguita dall’Ufficio che più si trova a stretto contatto con il servizio. Sarà ad esempio sicuramente l’Ufficio del Comune il luogo ove i cittadini si rivolgeranno in caso di disservizi, ma non solo; è chiaro che il raggiungimento degli obiettivi del servizio dovrà essere misurato da chi quel servizio lo ha ideato sulla base dei bisogni della comunità cittadina. Insomma il tanto declamato principio di sussidiarietà, che fino a qualche anno fa andava tanto di moda, oggi sembra un lontano ricordo.
Secondariamente, le Centrali di Committenza in molti casi non sono strutturate per l’esecuzione dei contratti e tanto meno quelli altrui.
Infine, anche in questa sede, colgo l’occasione per ripetere che il sistema di qualificazione così come impostato dal Legislatore non raggiunga neanche lontanamente l’obiettivo di stimolare il fenomeno dell’aggregazione e della crescita professionale delle Stazioni Appaltanti (o Enti Concedenti).
Anche dal punto di vista pratico – operativo quest’interpretazione cozza con la realtà dei fatti in quanto l’ANAC, nell’istanza di qualificazione per l’esecuzione, consente di dichiarare il possesso di soggetto con esperienza triennale in PPP.
In sostanza, l’ANAC ragionevolmente consente di qualificarsi anche (solo) per l’esecuzione delle Concessioni.

