Violazione delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e cause di esclusione codice contratti pubblici.
L’articolo 94, comma 5, Lett. A del Codice prevede come CAUSA DI ESCLUSIONE AUTOMATICA:
<<Sono altresì esclusi: l’operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;>>
Il citato articolo 14 dispone al comma 1 dispone che <<Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I.>>.
L’allegato I prevede le seguenti fattispecie:
L’articolo 95, comma 1, lett. A del Codice dispone inoltre come CAUSA DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA:
<<La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;>>.
L’articolo 96, comma 10, circoscrive però temporalmente la rilevanza della causa di esclusione suddetta come segue:
<<Le cause di esclusione di cui all’articolo 95 rilevano: per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a);>>

