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Verifiche socio persona giuridica

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I – Cause di esclusione di cui all’art. 94, commi 1 e 2

L’obiettivo dell’indagine è quello di definire le verifiche sulle cause di esclusione di cui all’art. 94, commi 1 e 2, da svolgere sul socio di una società di capitali che sia a sua volta una persona giuridica.

Punto di partenza dell’analisi è il disposto del comma 3 dell’art. 94, il quale ci fornisce le indicazioni circa i soggetti da sottoporre a verifica con riferimento alle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo: “l’esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

a) dell’operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell’amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti”.

Dalla lettura della richiamata norma, vediamo che i soci degli operatori economici devono essere sottoposti alle suddette verifiche soltanto nei casi richiamati dalle lettere c), d) e g) e non anche nelle altre ipotesi.

Tanto premesso, il successivo comma 4 dispone che “Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest’ultima”.

Alla luce di quanto detto sopra, quest’ultima disposizione dovrà essere letta nel senso che soltanto nei casi in cui l’accertamento della presenza delle cause di esclusione debba essere eseguito nei confronti dei soci di un operatore economico e questi ultimi siano a loro volta persone giuridiche, le verifiche dovranno essere svolte anche nei confronti degli amministratori del socio persona giuridica.

Quest’ultima disposizione dovrà essere letta nel senso che le verifiche dovranno essere svolte anche nei confronti degli amministratori del socio persona giuridica soltanto nei casi in cui l’accertamento della presenza delle cause di esclusione debba essere eseguito nei confronti dei soci di un operatore economico e questi ultimi siano a loro volta persone giuridiche.

Non può, quindi, ritenersi sufficiente che uno o più dei soci dell’operatore economico siano persone giuridiche perché sorga l’obbligo di verifica anche nei loro confronti (rectius nei confronti degli amministratori del socio persona giuridica), ma sarà necessario che i soci stessi siano comunque da verificare perché rientranti in una delle fattispecie di cui alle lettere c), d) e g) del comma 3 dell’art. 94.

Tale interpretazione risulta più coerente dal punto di vista sistematico; diversamente opinando, infatti, si dovrebbe ritenere che il comma 4 abbia inteso estendere le cause di esclusione disciplinate all’art. 94, commi 1 e 2 (e conseguentemente le verifiche da svolgere) a tutte le ipotesi in cui “la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori” del socio persona giuridica, ma così facendo si creerebbe una differenza tra l’ipotesi di socio persona giuridica e socio persona fisica, quest’ultimo soggetto a verifica soltanto nelle predette ipotesi di cui all’art. 94, comma 3, lett. c), d) e g).

 

II – Documentazione antimafia art. 85 del D.lgs. n. 159/2011

Ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, nel caso di società di capitali le verifiche antimafia dovranno essere svolte nei confronti dei seguenti soggetti:

a.       soggetti con legale rappresentanza e altri amministratori

b.      socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro

c.       socio in caso di società con socio unico

d.      membri del collegio sindacale/sindaco unico

e.       soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/2001

f.       direttore tecnico (se previsto)

g.       familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.


Nell’ipotesi di socio unico persona giuridica o, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, nell’ipotesi di socio di maggioranza persona giuridica, le verifiche dovranno essere svolte su tutti i soggetti del socio unico (o socio di maggioranza) persona giuridica indicati dall’art. 85 per la relativa forma giuridica. Quindi, per esempio, in caso di socio unico (o socio di maggioranza) società per azioni, la documentazione antimafia dovrà riguardare:

1)    legale rappresentante ed amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri);

2)    socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro;

3)    socio in caso di società con socio unico;

4)    membri del collegio sindacale;

5)    soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/2001;

6)    direttore tecnico (se previsto);

7)    familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.

Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.



Avv. Edoardo Mannucci

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