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Cumulo alla rinfusa soltanto dalla consorziata al consorzio e non più dal consorzio alla consorziata: la consorziata designata deve essere qualificata in proprio.

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MASSIMA : Cumulo alla rinfusa soltanto dalla consorziata al consorzio e non più dal consorzio alla consorziata: la consorziata designata deve essere qualificata in proprio.

TAR Lazio n. 15572 del 5 ottobre 2026.

<<2. La questione dirimente ai fini del decidere attiene alla corretta applicazione dell’art. 67, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023, come modificato dal d.lgs. n. 209/2024 (cd. “correttivo”), entrato in vigore il 31.12.2024 e applicabile, ratione temporis, alla procedura in questione, che prevede quanto segue: “I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall’allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d):

a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104”.

2.1. La nuova formulazione – la cui finalità è quella di garantire il concreto possesso, da parte del soggetto esecutore, dei requisiti di partecipazione – implica che l’impresa consorziata c.d. esecutrice debba essere “qualificata” in proprio o mediante avvalimento formale, non potendosi (più) giovare di alcun avvalimento tacito o ex lege delle risorse del consorzio, secondo il previgente principio del c.d. “cumulo alla rinfusa”.

Più concretamente, mentre se il consorzio intenda eseguire le prestazioni con la propria struttura, il criterio del cumulo ne garantisce automaticamente la qualificazione (poiché i requisiti eventualmente posseduti in proprio si sommano a quelli posseduti dalle imprese consorziate), nel caso di partecipazione alla gara del consorzio con designazione di una o più consorziate per l’esecuzione dei lavori, queste ultime dovranno essere qualificate “in proprio”, non essendo logicamente concepibile che esegua la prestazione dovuta un soggetto non qualificato e, quindi, perlomeno in astratto, privo dei mezzi adeguati (cfr. tra le più recenti, Tar Sicilia, Catania, sez. III, 19.3.2026, n. 889, che rinvia al precedente dello stesso Tribunale, sez. V, 29.7.2025, n. 2481, e cita anche la relazione illustrativa del cd. correttivo, “l’utilizzo dei requisiti in sede di gara deve essere sempre effettivo e realmente corrispondente ad una concreta disponibilità di mezzi, attrezzature e organico”; cfr., in particolare, p. 10).

 

L’eventuale utilizzo dei requisiti maturati in proprio dal consorzio e/o dei requisiti posseduti dalle imprese non designate potrà avvenire “solo con le forme e le modalità dell’avvalimento ordinario, di cui all’articolo 104” (“senza l’automatismo della qualificazione cumulativa”; cfr. Cons. Stato, Comm. Spec, parere 27.11.2024, reso sullo schema del “correttivo”).

2.2. Come affermato in giurisprudenza, “[l]a novità [del correttivo] ha implicato una ‘frattura’ del principio giurisprudenziale sull’avvalimento bidirezionale ope legis, poiché a fronte di un fenomeno unitario (patto consortile da cui si genera la causa mutualistica che per sua natura ha effetti bidirezionali) si ammette il prestito ope legis nella direzione ‘consorziata-consorzio’ (il consorzio cumula alla rinfusa i requisiti delle consorziate in forza della causa mutualistica e del comma 8 dell’art. 67 del d.lgs. n. 36/2023, quindi, senza dover far ricorso all’avvalimento ex art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023), mentre lo si esclude nella direzione ‘consorzio-consorziata’, in quanto non solo si impone alla consorziata assegnataria di qualificarsi in proprio e direttamente, ma si impone anche di fare ricorso all’avvalimento ex art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 per utilizzare i requisiti del consorzio stabile e/o delle altre consorziate (…)” (Cons. Stato, sez. VII, 1.4.2026, n. 2676).>>

Sul punto già:  https://www.supportoappalti.com/2026/04/30/i-consorzi-nel-codice-dei-contratti-pubblici-appunti/

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