SE vi è POSA IN OPERA anche nelle gare di forniture devono essere indicati i costi della manodopera a pena di esclusione. Consiglio di Stato n. 6755 del 2 settembre 2026
MASSIMA
“SE vi è POSA IN OPERA anche nelle gare di forniture devono essere indicati i costi della manodopera
a pena di esclusione” (Consiglio di Stato n. 6755 del 2 settembre 2026)
IL CASO
In una gara avente ad oggetto un appalto di fornitura con posa in opera, un operatore economico partecipante, divenuto aggiudicatario, indicava costi della manodopera pari a Zero.
Il secondo classificato impugnava l’aggiudicazione ritenendo che l’indicazione, da parte dell’aggiudicatario, di costi della manodopera pari a Zero dovesse configurare causa di esclusione ai sensi dell’articolo 108 comma 9.
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso precisando che negli appalti di fornitura, se è prevista la posa in opera dei beni forniti, allora è obbligatoria l’indicazione dei costi della manodopera.
COMMENTO
Vi è da precisare che, nel caso di specie, come spesso succede, la questione sorge dall’ambiguità delle disposizioni del Disciplinare di gara che, in un punto, statuivano l’obbligo di indicare costi della manodopera ai sensi dell’articolo 108 comma 9, mentre, in un’altra parte della lex specialis di gara, chiarivano che “Per le forniture in oggetto non sono previsti oneri per la manodopera’; tant’è che il Collegio ha dovuto attribuire la natura di ‘refuso’ a siffatta formulazione prevista nel Disciplinare.
Ritengo quindi che, se è vero sì che nelle forniture nelle quali sia prevista una manodopera debbano essere indicati i costi della manodopera, è altrettanto vero che le Pubbliche Amministrazioni, in relazione ad appalti nei quali non vi sia una rilevanza della manodopera, con adeguata ed esplicita motivazione, possano chiarire la non applicazione della normativa sulla manodopera.
Francesco Bertelli

